linea di separazione
 

Statuto  

con modifiche approvate 
dall'Assemblea Straordinaria dei Soci 
del 22 Giugno 1993

 

 

art. 1 - Costituzione
art. 2 - Scopo
art. 3 - Mezzi finanziari
art. 4 - Patrimonio
art. 5 - Soci
art. 6 - Organi dell'associaz
art. 7 - Assemblea soci
art. 8 - Convoc. dell'assembl.
art. 9 - Presidenzadell'assoc.
art. 10 - Votazione
art. 11 -Consiglio Direttivo
art. 12 - Presidente d'onore
art. 13 - Convoc. del Consiglio
art. 14 - Sedute del Consiglio
art. 15 - Presidente
art. 16 - Sostit. del Presidente
art. 17 - Segretario Generale
art. 18 - Revisori dei conti
art. 19 - Disposizioni finali
art. 20
art. 21 
art. 22 
art. 23 


presentazione dell'associazione

 


 

 

freccia indietro
back 
pagina iniziale
home
freccia avanti
 forward
 

A.R.E.A. Corso Regina Margherita 55 - 10124 TORINO  --  tel. 011 837642 - 8170206   fax. 011 8127220
disegno di una lettera che si infila nella busta
 
 

ART. 1 - COSTITUZIONE

Viene costituita in Torino la presente Associazione denominata AREA (Associazione
Regionale Amici degli Handicappati) che non ha fini di lucro e si propone di unificare le
iniziative ed i contributi personali di quanti, con spirito di volontariato, intendano
concorrere ad affrontare i problemi dei disabili.

freccia su


 

ART. 2 - SCOPI

L'Associazione si propone, attraverso l'attività gratuita dei propri soci, di:

a)   individuare e promuovere le potenziali capacità dei portatori di handicap in campo
scientifico e artististico, favorendo   il maggior livello di autonomia e crescita personale,
attraverso:

          · iniziative che rendano possibile o facilitino la comunicazione, la
          creatività e l'espressività;

          · iniziative di tipo formativo, didattico, di ricerca e
          sperimentazione anche con l'impiego di nuove tecologie in
          ambito scolastico, riabilitativo e del tempo libero;

          · iniziative di documentazione, informazione conoscenza e
          accesso a risorse disponibili, anche con la costruzione di banche
          dati o collegamenti telematici;

b)   fornire in modo diretto e progettuale, assistenza, sostegno economico e morale, ai
disabili;

c)   collaborare e affiancare l'attività di altre associazioni o enti che operano in campo socio
assistenziale, didattico,  sanitario, di ricerca a favore dei disabili;

d)   erogare borse di studio a favore di:

            ·    portatori di handicap per il proseguimento dei loro studi;
                    studenti che nel loro iter   formativo intendano dedicarsi
                    al tema della disabilità;

                     ·   operatori che vogliano approfondire la formazione nel campo
                            dell'assistenza l'assistenza   ai disabili;

e)   promuovere o partecipare ad iniziative, convegni, manifestazioni atte a sensibilizzare
persone ed enti ai problemi dei  disabili;

f)   curare il reperimento di mezzi finanziari da destinare a interventi connessi con gli scopi
statutari;

g)   stipulare e sottoscrivere convenzioni con:

          · Università italiane e straniere

          · Enti pubblici o privati

          · Istituzioni nazionali ed internazionali

h)   produrre software e svolgere attività editoriali, anche elettronica, e distribuire
pubblicazioni di carattere scientifico o   culturale.

freccia su


 

ART. 3 - MEZZI FINANZIARI

I mezzi necessari alla vita dell'Associazione, dedotto il capitale di funzionamento, sono
forniti da:

1) contributi annuali e saltuari versati dai soci;

2)  proventi derivati e derivanti da iniziative varie;

3)  elargizioni, sovvenzioni, donazioni lasciti di cittadini e di Enti pubblici e privati;

4)  redditi patrimoniali.

freccia su


 

ART. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da valori mobiliari e da tutti i beni mobili ed
immobili che perverranno alla Associazione a qualsiasi titolo e che verranno elencati nel
registro generale di inventario.

La natura di detti beni può essere modificata con il consenso della maggioranza dei membri
dell'Assemblea.

freccia su


 
 

ART. 5 - SOCI

Fanno parte dell'Associazione con gli stessi diritti e doveri le seguenti categorie di Soci:

a)  Soci Fondatari: sono i firmatari dell'atto costitutivo e coloro che, pur non avendolo
sottoscritto all'inizio, abbiano   l'attribuzione di tale qualità per deliberazione a maggioranza
assoluta del Consiglio in relazione al particolare contributo da essi dato alla soluzione ai
problemi concernenti i disabili;

b)  Soci Sostenitori: sono le persone che versano una quota associativa annuale pari a
cento volte la quota;

c)  Soci Effettivi: sono le persone che versano una quota associativa annuale pari a venti
volte la quota;

d)  Soci Ordinari: sono le persone che versano una quota associativa annuale pari a dieci
volte la quota;

e)  Soci Juniores: sono le persone di età infriore ai 18 (diciotto) anni che versano una
quota associativa annuale pari a cinque volte la quota;

f)  Soci: sono le persone che versano la quota stabilita annualmente dal Consiglio
Direttivo.

La qualità di Socio si perde per scioglimento dell'Associazione, per dimissioni o per
decadenza.

E' competenza dell'Assemblea pronunziare la decadenza nei confronti dei Soci che
mancano all'osservanza degli obblighi statutari o tengono un comportemento censurabile e
dannoso all'Associazione o sono morosi nel pagamento della quota associativa per due
anni consecutivi.Chiunque cessa di appartenere all'Associazione per qualunque motivo non
ha diritto ad alcun rimborso o restituzione.L'ammissione a Socio è subordinata alla
presentazione di una domanda controfirmata da due associati.Il Segretario Generale, al
quale vanno indirizzate le domande, può rifiutare l'iscrizione; contro il rifiuto dell'iscrizione
l'escluso può proporre ricorso al Consiglio.

freccia su


 
 

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

a)  L'Assemblea dei Soci

b)  Il Consiglio Direttivo

c)  Il Segretario Generale

d)  Il Presidente

e)  Il Collegio dei Revisori dei Conti

freccia su


 
 

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che facciano parte dell'Associazione da almeno sei
mesi.

I compiti dell'Assemblea sono:

a)  l'approvazione del bilancio, dei conti consuntivi e della relazione sulle attività sociali;

b)  la deliberazione su eventuali modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione;

c)  la ratifica di altre deliberazioni che il Consiglio decida di sottoporle;

d)  l'elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Segretario Generale e del
Collegio dei Revisori dei Conti.

freccia su


 
 

ART. 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del
bilancio, ed ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario, o quando almeno 1/10 (un
decimo) dei Soci ne faccia domanda scritta e motivata.

L'avviso di convocazione deve essere spedito, salvo casi di particolare urgenza, ai singoli
Soci non meno di (dieci) giorni prima dell'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno
della medesima.

Il Presidente può consultare l'Assemblea anche per via postale.Le adunanze
dell'Assemblea sono valide in prima convocazione se sono intervenuti almeno la metà più
uno degli aventi diritti di voto.Trascorsa un'ora l'adunanza si intende validamente costituita
in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

freccia su


 
 

ART. 9 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La Presidenza dell'Assemblea è assunta di norma dal Presidente dell'Associazione o da
persona da lui incaricata.

Nomina tra gli intervenuti un Segretario, che redige il verbale della riunione e designa,
sempre fra gli intervenuti, tre scrutatori i quali verificano i titoli legittimanti i Soci alla
partecipazione, accertano la regolarità delll'adunanza e firmano con lui e con il Segretario il
relativo verbale.

freccia su


 
 

ART. 10 - VOTAZIONE

Le votazioni si fanno per alzata di mano o per appello nominale.

Si adotterà invece lo scrutinio segreto quando si tratta di votare su argomenti riguardanti le
persone.

Le deliberazioni dell'Assemblea si considerano approvate quando la proposta raccolga il
voto favorevole della maggioranza relativa dei votanti.

Sono consentite due deleghe per persona.Le variazioni statutarie devono essere approvate
con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti.Per lo scioglimento dell'Associazione è
necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei votanti.

freccia su


 
 

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni quattro anni dall'Assemblea.

Esso si compone di un numero di membri variabile da 10 a 30, scelti fra i soci; di esso fa
parte di diritto il Presidente eletto dall'Assemblea.

I consiglieri sono rieleggibili e cessano dalla carica per la scadenza del termine, per
dimissioni o per voto di sfiducia dei tre quarti i componenti del Consiglio.In caso di
dimissioni il Consiglio provvede a nominare un sostituto che resterà in carica fino alla
scadenza del mandato; la nomina dovrà essere ratificata dall'Assemblea nella prima
riunione successiva.Se viene meno la maggioranza del Consiglio, l'Aassemblea viene
immediatamente convocata e procede alla elezione dei membri mancanti.

Il Consiglio è l'organo deliberante dell'ente, suo compito è tracciare le linee
programmatiche, in particolare di gestione, dell'Associazione indicando fra l'altro le
modalità di reperimento delle entrate e le priorità di spesa.Il Consiglio demanda la gestione
ordinaria e l'esecuzione delle proprie deliberazioni al Segretario Generale.Il Consiglio
elegge nel suo seno un Tesoriere.

Il Segretario Generale ha facoltà di farsi coadiuvare nella sua attività assistenziale,
finanziaria, imprenditoriale, artistica, pubblicitaria o nel campo della ricerca scientifica.

freccia su


 
 

ART. 12 - PRESIDENTE D'ONORE

L'Assemblea può nominare con voto favorevole di due terzi dei componenti, un Presidente
d'Onore dell'Associazione.

Dovrà trattarsi di persona autorevole e particolarmente benemerita nei confronti
dell'Associazione e potrà partecipare alle riunioni di Consiglio con funzioni consultive.

freccia su


 
 

ART. 13 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si raduna su convocazione del Presidente non meno di due volte all'anno ed
ogni volta che egli lo ritenga opportuno.

In via straordinaria viene convocato se richiesto da almeno cinque consiglieri.

La convocazione avviene mediante avviso personale, almeno cinque giorni prima della data
fissata per la riunione, salvo casi di urgenza.

I membri del Consiglio che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza
impedimento notorio e giustificato motivo, possono dal Consiglio essere dichiarati decaduti
su proposta del Presidente.

freccia su


 
 

ART. 14 - SEDUTE DEL CONSIGLIO

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre l'intervento di almeno la metà di tutti i
menmbri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese, salvo le specifiche eccezioni, a maggioranza assoluta dei
presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.I verbali di Consiglio,
redatti a cura del Segretario Generale vengono approvati dal Consiglio stesso
nell'adunanza successiva, trascritti in apposito libro e firmati da chi ha presieduto la riunione
e dal Segretario Generale.

freccia su


 
 

ART. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente, eletto ogni quattro anni dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale
dell'Associazione, ma non ha poteri individuali di gestione.

Il Presidente può delegare al Segretario Generale, al Vice Presidente o a persone indicate
dal Consiglio tra i soci la rappresentanza dell'Associazione ed il potere di firma degli
atti.Compete al Presidente:

a)  convocare l'Assemblea e presiederla;

b)  convocare a norma dell'art. 14 il Consiglio Direttivo e presiederne le riunioni;

c)  nominare, su proposta del consiglio, due Vice Presidenti con funzioni vicarie.

freccia su


 
 

ART. 16 - SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

Le funzioni del Presidente, in ogni caso in cui questi non possa adempiervi, sono esercitate
dal Vice Presidente più anziano di età.

In caso di impedimento permanente, di morte o dimissioni del Presidente, le relative
funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano d'età fino alla prima riunione
dell'Assemblea, che dovrà procedere alla elezione di un nuovo Presidente.

freccia su


 
 

ART. 17 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, eletto ogni quattro anni dall'Assemblea tra i soci, è l'organo
esecutivo dell'Associazione, ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del
Consiglio ed ha, in Consiglio, diritto di voto.

Spetta comunque al Segretario Generale:

1. tenere i contatti con i soci;

2. allestire e tenere aggiormnato l'archivio dell'Associazione;

3. curare la stesura dei verbali delle adunanze del Consiglio e la loro trascrizione
nell'apposito libro di cui gli è affidata la custodia;

4. provvedere a che tutta l'attività gestoria dell'Associazione e le manifestazioni si svolgano
secondo le direttive di massima espresse dal Consiglio Direttivo.

5. curare la gestione finanziaria e curare la redazione del bilancio consuntivo da sottoporre
con la relazione al Consiglio e all'Assemblea.

freccia su


 
 

ART. 18 - REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti, in numero di tre, sono eletti ogni quattro anni dall'Assemblea e sono
coordinati dal più anziano di età.

Essi hanno il compito di:

a)  effettuare il controllo sulla gestione finanziaria dell'Associazione;

b)  compiere periodici accertamenti sull'entità patrimoniale dell'Associazione e periodici
riscontri di cassa;

c)  esaminare i libri contabili ed i bilanci redatti dal Tesoriere insieme al Presidente, prima
della loro presentazione al          Consiglio e all'Assemblea.

d)  sottoporre all'Assemblea eventuali osservazioni sulla gestione finanziaria
dell'Associazione.

La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica negli organi direttivi
dell'Associazione.

freccia su


 
 

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre.

L'Assemblea approva il bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'anno finanziario.

freccia su


 
 

ART. 20

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Il Segretario Generale fissa i compensi da corrispondere a personale dipendente e con
incarichi continuativi o saltuari, in accordo con il Consiglio Direttivo.

freccia su


 
 

ART. 21

Tutti i membri che ricoprono cariche elettive sono rieleggibili alla scadenza del loro
mandato.

freccia su


 
 

ART. 22

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio disponibile dovrà essere destinato,
soddisfatte tutte le obbligazioni passive, ad iniziative culturali e benefiche a sensi della legge
266/91.

freccia su


 
 

ART. 23

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si osserveranno in quanto
applicabili le disposizioni del Codice Civile integrate dalla normativa di cui alla citata legge
266/91.

freccia su