Può capitare che la scuola frequentata da vostro/a figlio/a si trovi in Zona a Traffico Limitato e voi ne risiedete invece al di fuori. In questo caso, può essere molto utile poter utilizzare l’auto all’interno della ZTL.

Queste situazioni sono regolamentate a livello comunale, per cui vi consigliamo di far rifermento innanzitutto all’Ufficio Rapporti con il Pubblico (URP)  del vostro Comune, che è facilmente reperibile dal sito web o al telefono tramite centralino.

A Torino, se dovete accompagnare a scuola in ztl un figlio con disabilità, occorre che richiediate alla GTT un Contrassegno di tipo “Scuola”. Tale permesso vale per ogni ordine di scuola, anche privata o paritaria, dall’asilo nido fino alla terza media.

Le scuole superiori sono escluse da questa agevolazione, anche in caso di disabilità

Il Contrassegno ha validità annuale: consente il transito in ZTL Centrale dalle 7.30 alle 9.30 dal 1° settembre al 31 luglio dell’anno in cui è stato richiesto.

E’ consentito il rilascio di un solo permesso di circolazione ad alunno (è compito della scuola valutare l’eventuale possibilità di concedere un secondo permesso).

Costi: 30,00 € per il rilascio del permesso, 16 € di marca da bollo.

Vai alle FAQ sui trasporti del Comune di Torino

Aggiornato al: 23-5-2022

Locked-in, bloccati nel loro mondo. Sono dedicati a loro, alle persone completamente paralizzate, gli sforzi dei ricercatori della Northwestern University per realizzare una interfaccia cervello-macchina in grado di tradurre in linguaggio tutte le parole non dette. Leggi l’articolo su HealthDesk, il portale di informazione sulla salute a tutto campo dalla politica, alla medicina e alla ricerca, con particolare attenzione al sociale.

Prima di effettuare l’iscrizione è utile prendere contatti con la direzione didattica della scuola, e in particolare con il coordinatore o la coordinatrice dei docenti di sostegno, per verificare se ci siano tutti i presupposti per un adeguato inserimento, consultare il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dalla scuola e concordare modalità di inserimento o di assistenza durante l’anno scolastico.

Come per la scuola elementare e media, occorre procedere alla pre-iscrizione online, nell’ambito della quale occorrerà già indicare la disabilità; essa dovrà essere successivamente perfezionata con l’iscrizione di persona.

I genitori devono presentare alla scuola:

– il verbale di handicap rilasciato dall’INPS

– il profilo di funzionamento

– il consenso informato per l’avvio delle procedure per l’individuazione dell’alunno/a con disabilità.

 

E’ consigliabile inoltre segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l’autonomia)

Le iscrizioni degli alunni con disabilità non possono essere rifiutate, ma possono essere dirottate ad altre scuole, tramite l’intervento dell’ufficio scolastico territoriale.

Nel passaggio fra scuola media e scuola superiore non esiste la continuità educativa, come invece per i passaggi di grado dalla scuola materna fino alle scuole medie.

 

Aggiornato al 20-5-2020

Il percorso per la richiesta dell’insegnante di sostegno alla scuola superiore non differisce da quello per i gradi precedenti di scuola (vai all’articolo)

La Città Metropolitana di Torino (negli altri territori se ne occupa la Provincia) invia annualmente alle scuole secondarie di secondo grado una comunicazione nella quale vengono fissate le modalità, i modelli da compilare, la documentazione da allegare e i tempi di presentazione delle domande per ottenere il finanziamento, per attivare il servizio di supporto educativo per gli allievi, con disabilità o con esigenze educative speciali, residenti nel proprio territorio e frequentanti gli istituti secondari di secondo grado.

 

I destinatari primari del supporto educativo sono gli alunni e le alunne con disabilità certificata, ovvero con un certificato di handicap. La presenza di una condizione di disabilità certificata, di per sé, non giustifica la richiesta dell’insegnante di sostegno.

Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), Funzione Intellettiva Limite (FIL) o Esigenze Educative Speciali (EES) oppure in condizione di svantaggio per motivi socio economici, culturali o linguistici, di norma, non sono previsti interventi di supporto educativo, con l’eccezione di alcune situazioni che vedano coinvolti alunni EES con rilevanti disturbi della condotta o di iperattività.

Definita l’entità delle ore assegnate e l’identità delle allieve/degli allievi beneficiari, l’istituto scolastico provvederà a scegliere il soggetto (persona fisica o giuridica) che dovrà gestire il servizio.
L’Individuazione del soggetto attuatore da parte delle istituzioni scolastiche può avvenire tramite:
– contrattazione diretta con l’operatore, secondo la normativa vigente;
– affidamento ad un ente gestore/cooperativa del territorio.

Guida operativa dell Città metropolitana – ed. 2018