Sulle spese sanitarie e di assistenza personale si applicano sia deduzioni, sia detrazioni.

Se avete dubbi sul significato di questi termini leggete “Quali sono le agevolazioni fiscali?

Spese SANITARIE deducibili:

•  le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l’acquisto di medicinali)
•  le spese per ippoterapia e musicoterapia, a condizione che siano state prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera), o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
•  le spese di assistenza specifica
-l’assistenza infermieristica e riabilitativa
-le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona)
-le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.

NB: tranne l’ippoterapia e la musicoterapia, queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente: se il documento di spesa è intestato solo al disabile, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto.

Spese SANITARIE detraibili al 19% dall’Irpef con franchigia di 129,11 euro
In particolare, possono essere detratte, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

Spese SANITARIE detraibili integralmente (cioè senza franchigia):

– trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro);
– acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
– acquisto di arti artificiali per la deambulazione.

Spese SANITARIE detraibili per la parte che eccede 129,11 euro:  spese sanitarie specialistiche: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche.

Spese SANITARIE deducibili: sono interamente deducibili dal reddito le spese mediche generiche o di assistenza specifica sostenute nell’interesse di un figlio disabile. Si tratta delle spese di carattere sanitario più diffuso: acquisto di medicinali, prestazioni rese da un medico di famiglia o da professionisti della riabilitazione, ma anche da personale sociosanitario (“OSS”) ed educatori professionali.
Le spese di assistenza specifica sono deducibili dal reddito complessivo anche quando sono sostenute dai familiari di una persona disabile non fiscalmente a carico. E’ il caso per es. di un nonno che le sostenga per un nipotino. Attenzione: Chi ha sostenuto le spese deve essere riportato in fattura.
Si considerano di “assistenza specifica” le spese relative a: assistenza infermieristica e riabilitativa, personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, personale con la qualifica di educatore professionale, personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
In caso di ricovero in un istituto di assistenza è possibile portare in deduzione la parte della retta che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. E’ necessario che richiediate alla struttura di indicare tali spese distintamente nella documentazione fiscale che vi rilascia.

Spese di ASSISTENZA PERSONALE: detrazione del 19%

Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca. Se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l’importo va ripartito tra di loro.

Se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli potrà calcolare la detrazione resta comunque quella di 2.100 euro.

NB: La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente, anche quando egli non è fiscalmente a carico.

Spese di ASSISTENZA deducibili: i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane) sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di 1.549,37 euro

Agenzia delle Entrate – “Le agevolazioni fiscali sule spese sanitarie

Agenzia delle Entrate – “Guida alle agevolazioni fiscali per disabili

Aggiornato al 16/10/2023

Le agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’automobile consistono in:

•  IVA al 4%: spetta sull’acquisto e sull’adattamento del veicolo (manodopera più strumenti e accessori staccati necessari). Sull’acquisto (non sulla manutenzione) il limite massimo di cilindrata previsto è  2000 centimetri cubici se l’auto è alimentata a benzina, 2800 se è diesel
•  Detrazione IRPEF del 19%: riguarda l’acquisto e le spese di manutenzione straordinaria a fronte di una spesa complessiva (fra acquisto e manutenzione) che non superi 18.075,99 euro.
•  Esenzione totale del bollo: il limite massimo di cilindrata previsto è  2000 centimetri cubici se l’auto è alimentata a benzina, 2800 se è diesel (Vai al sito)
•  Esenzione dalla tassa di trascrizione sui passaggi di proprietà (non spetta in caso di disabilità sensoriale)

Tali agevolazioni spettano anche al familiare che ha fiscalmente a carico la persona disabile per la quale si acquista l’automobile.

Poiché su questo argomento si sono susseguiti nel tempo pareri dirimenti e circolari da parte dell’Agenzia delle Entrate, il decreto legge n. 5/2012 – art. 4 – ha previsto una semplificazione: i verbali  di accertamento dell’invalidità civile / handicap devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi). Pertanto, i nuovi certificati, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti:

– i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli

– i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili

Come comprendere dal certificato d’invalidità se avete diritto alle agevolazioni sull’auto?

Abbiamo redatto una tabella riassuntiva delle voci che possono trovarsi sul verbale

Voce sul verbale

 

Significato

 

Note

 

art. 8 della legge n. 449/1997 portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti Il mezzo deve essere adattato al trasporto o alla  guida.
Nel caso di minore età si può prescindere dall’adattamento obbligatorio del veicolo se è riconosciuto persona con handicap grave (Circolare 11/E 21/5/2014)
art. 30, comma 7, della legge 388/2000 -affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento
invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni
Spettano tutte le agevolazioni, indipendentemente dall’adattamento dell’auto
art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000 sordo Non spetta l’esenzione dalla tassa di registrazione al PRA o di trascrizione sui passaggi di proprietà
art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000 non vedente Non spetta l’esenzione dalla tassa di registrazione al PRA o di trascrizione sui passaggi di proprietà
articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 495/1992 invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta Diritto al contrassegno di sosta e circolazione

Le commissioni mediche rilasciano il certificato in due distinte versioni: la prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa (colonne 1 e 2 della tabella), la seconda, invece, è rilasciata in versione “Omissis” (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi relativi al tipo di disabilità (colonna 1 della tabella).

Come comportarsi se sul verbale d’invalidità o di handicap non si trovano queste indicazioni, ma vostro figlio si ritrova in una delle condizioni indicate nella seconda colonna?

AUTO ELETTRICHE O IBRIDE
Poiché la normativa subordina l’agevolazione IVA alla cilindrata del veicolo,  per l’acquisto di veicoli elettrici spetta la detrazione Irpef ma non l’aliquota Iva ridotta, mentre spetta per l’acquisto di auto ibride, avendo queste anche un motore a cilindri.

OGNI QUANTO TEMPO SI PUO’ FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI IVA e IRPEF?

E’ possibile fruire della detrazione per l’acquisto e per la riparazione straordinaria di un’automobile una volta ogni quattro anni dalla data dell’acquisto. Trascorso questo periodo se ne può fruirne nuovamente, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo

LE AGEVOLAZIONI VALGONO SE L’AUTOMOBILE VIENE ACQUISTATA ALL’ESTERO?
È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all’estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia. La documentazione comprovante l’acquisto del veicolo in lingua originale deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana.

 

* QUALI ADATTAMENTI SONO CONCESSI IN CASO DI “Ridotte o impedite capacità motorie”?

Le agevolazioni spettano se il minore di diciotto anni è in possesso di un certificato di handicap con connotazione di gravità oppure se l’auto è stata adattata al trasporto con almeno uno degli adattamenti previsti dal Ministero dei Trasporti e cioè:
– pedana sollevatrice meccanica/elettrica/idraulica
– scivolo a scomparsa meccanico/elettrico/idraulico
– braccio sollevatore meccanico/elettrico/idraulico
– paranco meccanico/elettrico/idraulico
– sedile scorrevole-girevole simultaneamente
– sistema di ancoraggio delle carrozzelle con cinture di sicurezza
– portiera scorrevole.

Agenzia delle Entrate – Le agevolazioni fiscali per persone con disabilità
INPS – Agevolazioni fiscali e contrassegno invalidi
Circolare 11/E 21/5/2014

Aggiornato al: 23-05-2023

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