Quali sono le agevolazioni per le spese sanitarie e di assistenza personale?

Sulle spese sanitarie e di assistenza personale si applicano sia deduzioni, sia detrazioni.

Se avete dubbi sul significato di questi termini leggete “Quali sono le agevolazioni fiscali?

Spese SANITARIE deducibili:

•  le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l’acquisto di medicinali)
•  le spese per ippoterapia e musicoterapia, a condizione che siano state prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera), o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
•  le spese di assistenza specifica
-l’assistenza infermieristica e riabilitativa
-le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona)
-le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.

NB: tranne l’ippoterapia e la musicoterapia, queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente: se il documento di spesa è intestato solo al disabile, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto.

Spese SANITARIE detraibili al 19% dall’Irpef con franchigia di 129,11 euro
In particolare, possono essere detratte, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

Spese SANITARIE detraibili integralmente (cioè senza franchigia):

– trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro);
– acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
– acquisto di arti artificiali per la deambulazione.

Spese SANITARIE detraibili per la parte che eccede 129,11 euro:  spese sanitarie specialistiche: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche.

Spese SANITARIE deducibili: sono interamente deducibili dal reddito le spese mediche generiche o di assistenza specifica sostenute nell’interesse di un figlio disabile. Si tratta delle spese di carattere sanitario più diffuso: acquisto di medicinali, prestazioni rese da un medico di famiglia o da professionisti della riabilitazione, ma anche da personale sociosanitario (“OSS”) ed educatori professionali.
Le spese di assistenza specifica sono deducibili dal reddito complessivo anche quando sono sostenute dai familiari di una persona disabile non fiscalmente a carico. E’ il caso per es. di un nonno che le sostenga per un nipotino. Attenzione: Chi ha sostenuto le spese deve essere riportato in fattura.
Si considerano di “assistenza specifica” le spese relative a: assistenza infermieristica e riabilitativa, personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, personale con la qualifica di educatore professionale, personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
In caso di ricovero in un istituto di assistenza è possibile portare in deduzione la parte della retta che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. E’ necessario che richiediate alla struttura di indicare tali spese distintamente nella documentazione fiscale che vi rilascia.

Spese di ASSISTENZA PERSONALE: detrazione del 19%

Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca. Se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l’importo va ripartito tra di loro.

Se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli potrà calcolare la detrazione resta comunque quella di 2.100 euro.

NB: La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente, anche quando egli non è fiscalmente a carico.

Spese di ASSISTENZA deducibili: i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane) sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di 1.549,37 euro

Agenzia delle Entrate – “Le agevolazioni fiscali sule spese sanitarie

Agenzia delle Entrate – “Guida alle agevolazioni fiscali per disabili

Aggiornato al 16/10/2023