Come funzionano i riposi e i permessi della Legge 104?

Le agevolazioni descritte in questo capitolo si aggiungono a quelle previste per tutti i genitori. Spettano anche ai genitori affidatari o adottivi e vengono concesse nel caso in cui al minore sia stato riconosciuto l’handicap in situazione di gravità e il genitore sia un lavoratore dipendente.

Le norme di riferimento sono la Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (L. 104/92 – artt. 33 e 35) e il Testo Unico in materia di tutela della maternità e della paternità (D. Lgs 151/2001 – artt. 33 e 42 – s.m.i.).

 

Prolungamento del congedo parentale

I genitori di figlio riconosciuto in situazione di handicap con gravità hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo totale non superiore a tre anni, comprensivo dei periodi di congedo parentale riconosciuti a tutti i genitori, (D.Lgs 151/01, art. 32).

Durante il periodo del prolungamento del congedo parentale il bambino non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

Il congedo può essere fruito anche su base oraria, “in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri-settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.”

Due ore di riposo giornaliero

In alternativa al prolungamento del congedo parentale, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino i genitori hanno diritto a un riposo giornaliero retribuito di due ore (1 ora se la giornata lavorativa è inferiore alle 6 ore). In caso di parto gemellare, ai genitori di gemelli con handicap grave i riposi orari devono essere riconosciuti in misura doppia (4 ore al giorno)

Tre giorni al mese di permesso retribuito Legge 104/92

In alternativa alle misure precedenti, i genitori hanno diritto a tre giorni al mese, non cumulabili da un mese all’altro (ovvero il tetto massimo è di tre giorni per mese); i giorni possono essere distribuiti fra madre e padre (per es. 2 giorni la madre e un solo giorno il padre). Possono essere riconosciuti per più di un figlio con handicap grave, se è dimostrabile che non sono sufficienti a occuparsi adeguatamente di entrambi i figli.

I due genitori devono fruire dei “giorni di permesso 104” in giorni diversi.

Il genitore lavoratore dipendente ha diritto ai permessi 104 anche se l’altro genitore non lavora o non ne ha diritto  per (per es. è un libero professionista) Avete diritto a prendere i giorni 104 anche se l’altro genitore non ne ha diritto (perché non lavoratore o per es. perché esercita la la libera professione).

I libero professionisti e i lavoratori in proprio non hanno diritto ai permessi 104.

In caso di part time (verticale oppure orizzontale) i permessi risultano proporzionati alle ore effettivamente lavorate. Se il part time è orizzontale, o lavorate un certo numero di mesi all’anno, non cambia nulla nella fruizione dei tre giorni mensili: il calcolo infatti rispecchia quello per le ferie.

Turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive (Messaggio INPS 3114/2018). Per “lavoro a turni” si intende ogni forma di organizzazione dell’orario di lavoro, diversa dal normale “lavoro giornaliero”, in cui l’orario operativo dell’azienda può andare a coprire l’intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali. Tale modalità organizzativa, pertanto, può comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro prestato durante le giornate festive (compresa la domenica). Il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari. L’eventuale riproporzionamento orario dei giorni di permesso dovrà essere applicato solo in caso di richiesta di fruizione ad ore, in base all’algoritmo indicato nel Messaggio INPS 16866/2007

Frazionabilità dei tre giorni di permesso. Le possibilità di frazionare i tre giorni di permesso cambiano a seconda che il genitore interessato sia un dipendente privato o un dipendente pubblico.

Dipendenti privati: l’INPS ammette sia la frazionabilità in sei mezze giornate, sia la frazionabilità in ore (es. 18 ore nei casi in cui l’orario di lavoro sia di 36 ore suddiviso in sei giorni lavorativi; 21,6 ore su 36 ore di lavoro suddivise in 5 giorni lavorativi). Per effettuare i calcoli vi invitiamo a consultare il Messaggio INPS 16866/2007

Dipendenti pubblici: il frazionamento dei tre giorni nel settore pubblico è possibile soltanto in ore; in via generale, salvo diverse indicazioni all’interno del CCNL, il calcolo corrisponde al numero di ore previste alla settimana / numero dei giorni di servizio previsti x 3 (es. 36 ore settimanali / 5 giorni di lavoro x 3 = 21,6 ore di permesso retribuito)

Ricovero. In caso di ricovero la concessione dei permessi spetta soltanto nel caso in cui il bambino non sia ricoverato a tempo pieno (salvo che non abbia ancora compiuto tre anni). Per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere 24 ore presso ospedali o in strutture pubbliche o private che assicurino assistenza sanitaria.

Fanno eccezione le seguenti circostanze:

•  i sanitari della struttura dichiarano il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare
•  dovete accompagnare vostro figlio al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie non effettuabili al suo interno
•  la situazione è di coma vigile e/o di paziente in fase terminale (questa eccezione vale soltanto per i lavoratori dipendenti privati che fruiscano dei permessi)

Retribuzione e contributi: I permessi sono retribuiti e coperti dai contributi figurativi.

Leggi: Come funzionano i riposi e i permessi retribuiti?

Due anni di congedo straordinario retribuito (D. LGS 151/2001 ART. 42)

Entrambi i genitori di una persona con handicap grave hanno diritto a due anni di congedo straordinario retribuito e coperto dai contributi figurativi.

I due anni possono essere fruiti da un solo genitore oppure distribuiti fra entrambi (per es, 1 anno per uno); possono essere fruiti in un’unica soluzione oppure frazionati in mesi, settimane o perfino singole giornate (per es. per avere un giorno a settimana è possibile utilizzare nello stesso mese dei tre giorni dei “permessi Legge 104” e di una giornata del congedo straordinario).

Il congedo deve essere fruito dai due genitori in momenti diversi. Se ne ha diritto anche se l’altro genitore non lavora.

Leggi: Come funziona il congedo straordinario?

 

Cumulabilità di permessi e congedi

Con il messaggio n. 4143 del 22-11-2023 l’INPS ha specificato che queste agevolazioni lavorative possono essere distribuite fra più familiari, purché non nelle stesse giornate:

“Per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.
Si ribadisce che i suddetti benefici non posso essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.”

Ultimo aggiornamento: 15/1/2024