Cosa succede all’indennità di accompagnamento se mi trasferisco all’estero?

Se vi trasferite all’estero, vostro figlio continuerà a percepire l’indennità di accompagnamento o l’indennità di frequenza?
Il diritto a percepire le provvidenze economiche per invalidità civile è legato alla “Residenza stabile e continuativa” in Italia, che è definita come l’avervi “dimora effettiva, stabile e abituale”.

Dal punto di vista operativo, trascorsi sei mesi fuori dall’Italia, a meno che non sia per gravi motivi sanitari (es. trasferimento all’estero per cure mediche autorizzate dal S. S. Regionale), l’INPS sospende l’erogazione delle provvidenze per invalidità civile.

Trascorso un anno dalla sospensione (quindi un anno e sei mesi dopo il trasferimento all’estero), l’INPS revocherà l’indennità economica e al rientro stabile in Italia dovrete presentare da capo la domanda di invalidità civile per vostro figlio. E’ molto probabile (autorevole fonte INPS) che a breve sarà possibile presentare soltanto un’istanza di riattivazione per via amministrativa, senza dover ripetere l’iter sanitario.

Per verificare la permanenza in Italia l’INPS compie dei rilevamenti a campione.

Ultimo aggiornamento: 17/7/2015