Quali sono le agevolazioni lavorative in caso di handicap grave?

L’arrivo di un figlio rivoluziona sempre i tempi e l’organizzazione di una famiglia: l’arrivo di un figlio con disabilità può stravolgerli.

Nel caso in cui si abbia un figlio riconosciuto in situazione di handicap, sono previste alcune agevolazioni lavorative, purtroppo in gran parte riservate ai soli lavoratori dipendenti.

Innanzitutto, se non vi è chiara la differenza fra i termini “invalidità” e “handicap” e fra “handicap” e “handicap con connotazione di gravità” vi consigliamo di leggere il nostro post dedicato.

Le norme di riferimento sono la Legge 104/92 e il Testo Unico in materia di tutela della maternità e della paternità, D. Lgs 151/2001, il D.Lgs. 80/2015

Nota bene: le agevolazioni descritte in questo capitolo vengono concesse nel caso in cui al bambino sia stato riconosciuto l’handicap con connotazione di gravità (ovvero quando sul verbale di handicap è riportato “comma 3, art. 3, L. 104/92″), eccezion fatta per l’esenzione dal lavoro notturno, e alla priorità nella richiesta di part time, che vengono riconosciute anche in assenza di gravità (sul verbale sarà riportato “comma 1, art. 3, L. 104/92″).

I congedi, i riposi e i permessi che tratteremo in questa sezione si aggiungono a quelli previsti per i genitori di tutti i bambini.

Tutte le agevolazioni citate in questo articolo spettano anche ai genitori affidatari o adottivi.

1. Prolungamento a 36 mesi del congedo parentale facoltativo

Successivamente ai 5 mesi di astensione obbligatoria della madre dal lavoro, per i primi dodici anni di vita del figlio, i genitori lavoratori dipendenti possono astenersi dal lavoro complessivamente per un totale di dieci mesi (11 se il padre usufruisce di almeno tre mesi di congedo). Al padre lavoratore dipendente il congedo spetta anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora. Il congedo può essere fruito su base oraria (D.Lgs 151/01 art. 32).

In caso di figlio con handicap in situazione di gravità i mesi di astensione facoltativa totali sono 36 (tre anni), a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. L’indennità è pari al 30% della retribuzione.

Il prolungamento del congedo parentale può essere utilizzato in maniera continuativa o frazionataa giorni, a settimane o a mesi.

In caso di adozione o affidamento, il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

 

2. Permesso orario

Nei primi tre anni di vita del figlio in situazione di handicap grave, ai genitori lavoratori dipendenti vengono riconosciute due ore di permesso lavorativo al giorno, retribuite e coperte dai contributi figurativi.

 

3. Tre giorni di permesso al mese

Ai genitori di minore in situazione di handicap grave sono riconosciuti tre giorni di permesso mensile, retribuiti e coperti dai contributi figurativi. I giorni sono tre in totale fra entrambi i genitori (es. la madre può prenderne due e il padre uno, o viceversa, oppure lo stesso genitore può prenderne tre e l’altro nessuno). Non sono cumulativi: se in un mese i genitori fruiscono per esempio di due giorni, il mese successivo avranno comunque diritto a tre giorni. Questo beneficio spetta durante l’intera vita lavorativa del genitore.

Raggiunta la maggiore età del figlio devono sussistere la convivenza o, in assenza di convivenza, l’assistenza al figlio deve essere continuativa ed esclusiva.

 

4. Due anni di congedo straordinario

I lavoratori dipendenti con un figlio in situazione di handicap grave, hanno diritto a un periodo di due anni (frazionabili fino alla singola giornata), retribuito e coperto dai contributi figurativi[1]. Se il figlio è maggiorenne deve sussistere la condizione della convivenza.

Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.

Il congedo straordinario è compatibile con la fruizione del congedo di maternità o parentale, ovvero mentre un genitore fruisce del congedo parentale, l’altro può, nei medesimi giorni, fruire del congedo straordinario

Le misure dei punti 1, 2, 3 sono alternative.

Per convivenza s’intende la residenza presso lo stesso Comune, Via, Numero civico. E’ contemplata la residenza presso una scala o interno diverso, ma non presso un numero civico diverso.

Circolare 1/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica

Circolare INPS 32/2012

 

Esenzione dal lavoro notturno

Spetta:

•  alle madri di un figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, ai padri conviventi con le stesse;
•  all’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
•  ai familiari che “abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104″ (ovvero con certificazione di handicap). Per questa agevolazione non occorre la connotazione di gravità.


Il concetto di “a carico” si riferisce al prendersi cura del bambino, non all’averlo a carico dal punto di vista fiscale. Quindi, se per esempio il padre lo ha a carico fiscalmente al 100, ma non ha turni notturni, mentre la madre non lo ha a carico fiscalmente, ma lavora di notte, questa può chiedere l’esenzione dal lavoro notturno.

 

Sede di lavoro e trasferimenti

Il genitore che assiste con continuità un bambino in situazione di handicap con connotazione di “gravità” ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Egli inoltre non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso (L. 104/92, art. 33).

Richiesta di part-time

“In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale»” (L. 247/07 art. 44 c. 3)


[1]L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale, importo rivalutato annualmente (dal 2011) sulla base della variazione dell’indice Istat.

Vai al sito dell’INPS

Come presentare la domanda di invalidità o di handicap

Come comportarsi se il certificato di handicap tarda ad arrivare?

Ultimo aggiornamento: 27/11/2020