Come fare se l’accertamento di handicap tarda ad arrivare

La maggior parte dei genitori di un bambino con disabilità chiede il certificato di handicap per poter fruire dei tre giorni al mese di permesso mensile retribuito o di un periodo fino a due anni di congedo straordinario retribuito. Spesso questa richiesta viene fatta nel momento del bisogno, ma tra il momento della domanda di accertamento e il ricevimento del verbale possono trascorrere anche tre – cinque mesi.

Come fare nel frattempo?

La Legge 423/93 (conversione in legge del D.L. 324/93) all’art. 2, comma 2 recita:  “Qualora la commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 [commissione di accertamento dell’handicap n.d.r.], non si pronunci entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 [tre giorni di permesso al mese, diritto a non essere trasferiti ad altra sede lavorativa, diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e a non essere trasferito senza il proprio consenso ad altra sede n.d.r.] della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall’articolo 42 [prolungamento del congedo parentale fino a un totale di tre anni; due anni di congedo straordinario retribuito n.d.r.] del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata, ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l’unità sanitaria locale da cui è assistito l’interessato” (per es. il medico neuropsichiatra infantile).

Il medico specialista “non può esimersi dall’attestare […] la situazione di handicap grave. Infatti non è tanto importante la patologia in sé, ma le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la stessa determina e che vanno esplicitate nel certificato.”

Validità temporale della certificazione

La certificazione rilasciata dal medico specialista è provvisoria e vale fino all’emissione dell’accertamento definitivo dal parte della Commissione medico-legale (circolare INPS 117/2016).

Alla richiesta di permessi o congedo il lavoratore dovrà presentare:

  • copia della domanda presentata alla citata commissione
  • la dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite.

Certificazione provvisoria della commissione medico-legale

Oltre al certificato provvisorio rilasciato dal medico specialista, ricordiamo che la commissione di accertamento dell’handicap “previa richiesta motivata dell’interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell’INPS“. Il certificato provvisorio è finalizzato proprio all’ottenimento dei tre giorni al mese di permesso retribuito e ai due anni di congedo straordinario retribuito. Nei casi in cui la commissione non lo rilasciasse significa che nutre ancora dei dubbi rispetto alla condizione di gravità (“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità” Legge 104/92 art. 3 comma 3).

Ultimo aggiornamento: 12/11/2019