La mostra di Vietato Non Sfogliare è ospite in Casa Ceretti fino al 20 novembre.

Per la settimana nazionale Nati per Leggere 2021 è stato organizzato dalle Biblioteche del VCO un ricco programma di attività e letture per sostenere il Diritto alle Storie delle bambine e dei bambini.

All’inaugurazione sono venuti a trovarci i giornalisti di VCO Azzurra TV per scoprire le meraviglie di una mostra che promuove il diritto alla lettura per tutti.

Le esenzioni ticket

Tutte le prestazioni di diagnostica e le visite mediche specialistiche per la gravidanza, per la tutela della maternità e per l’accertamento di eventuali difetti genetici del feto o di altre patologie che implichino un rischio per la salute della madre e del feto stesso.

Le esenzioni possibili sono:

Tutte le esenzioni devono essere richieste agli sportelli dedicati dell’ASL di residenza.

Esiste inoltre l’esenzione ticket per indigenza economica, che viene rilasciata dal Servizio sociale  anziché all’ASL

 

L’esenzione per invalidità

Poiché la percentuale di invalidità si riferisce alla compromissione delle abilità lavorative, ai minori in età di scuola dell’obbligo non viene attribuita alcuna percentuale d’invalidità: approfondisci.

Vostro figlio ha diritto a un’esenzione per invalidità se è stato riconosciuto minore invalido, o sordo, o cieco (leggi come).

Hanno diritto all’esenzione le persone riconosciute invalide, sorde o cieche (ipovedenti gravi, ciechi parziali o ciechi totali). I codici di esenzione per invalidità vanno da C01 a C 06

C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)

C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)

C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)

C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art.5 D.lgs. 124/98)

C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art.6 DM 1.2.1991)

C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata – art.6 DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99)

La validità dell’esenzione è legata alla validità del verbale: Come comportarsi in caso di rivedibilità?

 

L’esenzione per patologia

Molte patologie danno diritto all’esenzione dal pagamento del ticket su determinate prestazioni e analisi. L’elenco delle patologie e la durata della validità dell’esenzione sono contenuti all’interno di due allegati del DPCM 12-1-17, “Nuovi LEA”: allegati 8 e 8bis

Banca dati patologie croniche invalidanti

Le esenzioni per patologia possono avere una scadenza. Alla scadenza dell’esenzione per patologia, per rinnovarla occorre recarsi presso gli uffici amministrativi della propria ASL di residenza (o di domicilio) con la documentazione clinica attestante la patologia in atto.

FAQ Esenzioni per patologia

 

Malattie rare

L’elenco delle malattie rare si trova all’interno dell’allegato 7 dei “Nuovi LEA”. In Piemonte esse danno diritto anche all’esenzione dal pagamento dei farmaci di Fascia C (DGR n. 38-15326 del 12.04.05)

L’erogazione del farmaco è vincolata alla stesura del piano terapeutico (PT), di validità massima di 12 mesi ed è collegato alla scheda di segnalazione di malattia al Registro interregionale malattie rare e può avvenire esclusivamente presso le farmacie ospedaliere delle Aziende Sanitarie Regionali.

DGR n. 118-6310 del 22/12/2017

Nascita prematura

I bambini nati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale hanno diritto all’esenzione ticket 040, valida fino al compimento del terzo anno di età

Reddito, disoccupazione, mobilità

Spetta ai residenti di età superiore a 65 anni ed inferiore a 6 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo, riferito all’anno precedente, non superiore a € 36.151,98

Ai residenti disoccupati e ai loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a €. 8.263,31 incrementato fino a €. 11.362,05 in presenza del coniuge, incrementato di ulteriori €. 516,46 per ogni figlio a carico.

 

Leggi le FAQ sul Ministero della Salute

 

Ultimo aggiornamento: 23-5-2023

 

Presso ogni ASL sono istituiti da tempo dei servizi chiamati consultori, che possono essere familiari, pediatrici e per l’adolescenza (questo terzo tipo non è molto diffuso).

All’interno dei consultori sono presenti operatori sanitari (ginecologi, infermiere, ostetriche, psicologi) qualificati a seguire le donne in gravidanza, i bambini e le loro famiglie; vi lavorano anche, con frequenza sempre maggiore, dei mediatori culturali (soprattutto magrebini, rumeni, russi, cinesi).

A cosa serve il consultorio familiare?

ll consultorio familiare è un servizio con finalità di prevenzione che si rivolge sia alla popolazione femminile sia alle coppie, per le problematiche legate alla sessualità, alla procreazione responsabile e alla contraccezione, alla gravidanza (vi si effettuano anche corsi di preparazione al parto), alla prevenzione delle malattie genitali femminili.

Il servizio è gratuito e possono accedervi anche i cittadini non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

A cosa serve il consultorio pediatrico?

È un servizio per bambini e ragazzi di età compresa fra 0 e 14 anni, che rivolge particolare attenzione ai problemi di salute della prima infanzia (0-3 anni). Questo servizio si occupa del controllo della crescita del vostro bambino e del suo sviluppo psicomotorio. Presso il consultorio pediatrico si svolgono anche attività d’informazione ed educazione sanitaria molto utili ai genitori; vengono inoltre attivati gruppi di genitori finalizzati all’apprendimento delle tecniche del massaggio infantile.

Nota bene: presso i Consultori Pediatrici sono attivati i Punti Latte, pensati come supporto per le neo-mamme, al fine di facilitare la pratica dell’allattamento al seno, fondamentale sia per il legame madre-figlio, sia perché il latte è il maggior agente immunitario per il neonato.

Il Sistema Sanitario Nazionale prevede la possibilità di curarsi presso centri di altissima specializzazione all’estero.

La casistica e la normativa sono complesse, recarsi per cure all’estero richiede l’autorizzazione del centro regionale di riferimento, per cui necessario documentarsi per tempo presso l’ufficio “Assistenza sanitaria all’estero” dell’ASL di residenza di vostro figlio.

Presso l’ASL Città di Torino: clicca qui

 

 

Cure di altissima specializzazione all’estero

Le cure all’estero sono possibili soltanto se sono state autorizzate dal Centro regionale di riferimento.

Come si fa domanda di cure all’estero?

Occorre presentare all’ASl di residenza del bambino una specifica domanda, allegando la proposta del medico specialista (pubblico o privato).

Il medico deve specificare e motivare anche l’utilizzo eventuale dell’aereo.

Successivamente l’ASL trasmette domanda e documentazione al Centro regionale di riferimento, che appena valutata la richiesta ne comunica nuovamente l’esito all’ASL.

Sarà l’ASL a rilasciare e a comunicarvi l’autorizzazione.

La stessa procedura vale anche in caso di cure di mantenimento (per es. neuro-riabilitative) o di controllo.

 

In caso di disabilità cambia qualcosa?

Nel caso di trasferimenti all’estero per cure di neuroriabilitazione in pazienti con handicap grave le spese di soggiorno e albergo sono equiparate alle spese sanitarie, sia per il paziente,  sia per l’accompagnatore (che deve essere preventivamente autorizzato). Questo significa che valgono tutte le regole sopra enunciate, ma si considerano le spese di soggiorno e albergo (necessarie) come se fossero spese sanitarie (L. 104/92 art. 11).

Per quanto concerne le spese rimaste a carico, il rimborso in questo caso specifico è in base all’ISEE.

Inoltre, nel caso di assistenza INDIRETTA, sono previsti acconti per le spese di soggiorno, sempre in base al’ISEE del nucleo familiare

Per tutti i dettagli vi consigliamo di consultare il sito del Ministero della Salute e di fare riferimento all’Ufficio “Assistenza sanitaria all’estero” dell’ASL di residenza.

DPCM 12/1/2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza“, art. 61

Ultimo aggiornamento: 12-5-2023