Novità sull’indennità di accompagnamento

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L’indennità di accompagnamento fino al 2016 (dal 1980) veniva concessa se la commissione ASL e la successiva commissione ministeriale di seconda istanza valutavano che la persona invalida civile non fosse autosufficiente.

Ora in parte le cose cambiano. Se il medico che compila il certificato telematico per la richiesta di accertamento d’invalidità  non spunta la casella relativa alla non autosufficienza, l’INPS non potrà riconoscere il diritto all’indennità di accompagnamento, a meno che il medico non rediga un ulteriore certificato online a integrazione del precedente, su richiesta della commissione medico-legale. Nei casi dubbi è quindi opportuno che il medico spunti la casella corrispondente.

Fonte: INPS – Direzione regionale piemonte