Come superare i gradini nell’ingresso del condominio?

Per effetto della legge 13 del 9 gennaio 1989, i condomìni progettati prima del 1989 sono accessibili alle persone con disabilità motoria.

La legge indica infatti i seguenti requisiti obbligatori di accessibilità:

a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;

b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;

d) l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

 

I condomini progettati precedentemente all’entrata in vigore della Legge 13/89, possono quindi presentare barriere architettoniche: una delle barriere più frequenti, per esempio, è la classica rampa di gradini all’ingresso dello stabile, per raggiungere l’ascensore.

Per superare una rampa sono possibili generalmente due soluzioni:

  • Il cingolo montascale, che consiste in un ausilio fornito gratuitamente dall’ASL di residenza
  • Il montascale (o in certi casi il servoscala), il cui costo è invece a carico del cittadino (o del condominio)

Come richiedere il montascale all’ASL

Il montascale è un ausilio ceduto in comodato d’uso gratuito dall’ASL alle persone che si spostano in carrozzina, che deve essere prescritto da un medico specialista nella patologia o menomazione (nel caso di minori si tratta solitamente del neuropsichiatra infantile).

Oltre alla prescrizione medica specialistica, sono necessarie due relazioni, entrambe rilasciate dal Comune di residenza:

  • relazione dell’Assistente sociale (che verifichi che il contesto sia adatto all’utilizzo di un cingolo montascale, cioè che ci sia effettivamente qualcuno in grado di utilizzarlo)
  • relazione del geometra dell’ufficio tecnico, che dichiari che la rampa non è superabile mediante interventi in muratura.

E’ indispensabile inoltre essere in possesso di un verbale d’invalidità, tranne nel caso di minori. Se avete smarrito il verbale, leggete: Come recuperare i verbali d’invalidità e handicap (l. 104/92)

Una volta ottenuti questi quattro documenti, occorre fare riferimento al servizio “Assistenza protesica e integrativa” (o “Servizio ausili e protesi“) della vostra ASL di residenza.

Per Torino: https://www.aslcittaditorino.it/servizi/assistenza-protesica-integrativa/

Come tutti gli ausili erogati gratuitamente dal Servizio Sanitario, esso è compreso negli elenchi del DM 332/99 (Elenco 3):

è indicato per soggetti totalmente non deambulanti dimoranti abitualmente in edifici sprovvisti di ascensore idoneo, serviti da scale non superabili mediante l’installazione di una rampa […]; oppure per il superamento di barriere architettoniche interne all’abitazione. L’indagine sociale dovrà attestare l’assoluta indispensabilità di tale dispositivo.

NB: è importante che il medico specialista che prescrive il montascale verifichi che la carrozzina in vostro possesso sia adatta, altrimenti egli dovrà prescrivere un cambio carrozzina oppure un’ulteriore carrozzina

 

Riferimenti:

DM 332/99 e in particolare l’Elenco 3

Procedura per i residenti in Torino (Sito Informa disabile Torino)

 

Il montascale o servoscala

Se il montascale non è idoneo, oppure se più condòmini vogliono sostenere collettivamente la spesa, è solitamente possibile installare un montascale o un servo scala.

Il montascale può essere installato anche se il condominio non è d’accordo, purché sia facilmente rimovibile (per esempio montascale richiudibile a libro ) e non constituisca pericolo per se stesi o per gli altri, o non ci sia un vincolo da parte delle Belle arti per motivi storico-artistici. Vai al post

I costi in questo caso sono a carico dell’interessato (persona disabile o chi la ha a carico, o condominio), ma sono previste agevolazioni fiscali e possono essere previsti dei contributi regionali. Per approfondire vai al nostro post sui Contributi della Legge 13/89

La legge di bilancio 2023 ha prorogato al 31 dicembre 2025 l’agevolazione IRPEF del 75 % per spese inerenti eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti: vai alla guida dell’Agenzia delle entrate

La spesa per il servoscala gode dell’IVA al 4% e della detrazione IRPEF del 19%

Per quanto concerne l’I.V.A., l’acquisto di servoscala o di altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie è ridotta al 4% (punto 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al Dpr 633/972)

Aggiornato il 11-05-23