Come comportarsi in caso di revisione dell’handicap o dell’invalidità?

Alcuni verbali di invalidità presentano una data di rivedibilità, infatti quando la commissione medico legale di accertamento di invalidità / handicap considera che la disabilità possa evolvere nel tempo, in meglio o in peggio, inserisce nel verbale definitivo (quello che si riceverà a casa tramite posta raccomandata) una data di REVISIONE.

Se la dicitura è “REVISIONE: NO“, il verbale d’invalidità è definitivo e nel caso di minori sarà valido fino al giorno precedente il compimento del diciottesimo anno di età

Il verbale di handicap che NON riporta una data di rivedibilità resterà valido senza scadenza, ovvero anche dopo compimento dei diciotto anni.

Se la dicitura è “REVISIONE: mese/anno” il verbale e i relativi diritti avranno validità fino all’ultimo giorno del mese indicato (es. rivedibile al settembre/2027) significa che entro la fine del mese indicato l’INPS dovrà chiamare la persona a visita. In realtà il decreto semplificazioni del 2014 all’ART. 25 indica che tutti i diritti e le agevolazioni avranno validità fino “alla definizione del nuovo verbale”, ovvero fino alla visita di accertamento.

La visita di rivedibilità è all’ASL o all’INPS?

L’accertamento di rivedibilità si effettua all’INPS, presso il centro medico legale competente per la vostra zona di residenza.

Cosa deve fare chi ha un verbale di invalidità o di handicap “rivedibile”?

Chi ha un verbale con l’indicazione di una rivedibilità non deve fare nulla, poiché sarà l’INPS a convocare a visita.

Inoltre il messaggio INPS n. 335 del 2021 “Invalidità civile: nuovo servizio per la documentazione sanitaria” snellisce l’accertamento di revisione permettendo di inviare alla medicina legale INPS, tramite il portale internet, la documentazione aggiornata, in modo da valutare per quanto è possibile in base alla documentazione clinica, evitando così in molti casi la convocazione di persona.

Link per inviare la documentazione all’INPS

Nuova procedura INPS per la visita di revisione

Cosa fare se l’INPS non chiama alla visita di revisione?

Quando l’INPS non chiama alla visita di revisione possono essersi verificate due situazioni:

  1. l’INPS è in ritardo: in questo caso è possibile sollecitare un appuntamento, recandosi di persone presso la medicina legale dell’INPS (non dell’ASL, che non è coinvolta nelle visite di revisione!) o scrivendole una mail (per Torino utilizzare gli indirizzi medicolegale.torino@inps.it e medicolegale.collegno@inps.it – vai al sito)
  2. la convocazione per lettera raccomandata non è arrivata: in questo caso purtroppo il messaggio INPS 1835 6/5/21 chiarisce che “a prescindere dall’esito della comunicazione postale, l’assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica”

Cosa fare se non vi siete presentati alla visita di rivedibilità?

Il messaggio INPS 1835 6/5/21 affronta la questione: se non vi siate presentati alla visita di accertamento:

  • l’INPS sospenderà cautelativamente la provvidenza economica (indennità di frequenza o di accompagnamento, per esempio);
  • riceverete la comunicazione dell’avvenuta sospensione della prestazione con l’invito a presentare, entro 90 giorni, alla Struttura INPS territorialmente competente idonea giustificazione dell’assenza;
  • nel caso in cui presentiate una giustificazione ritenuta fondata, verrete convocati a una nuova data di visita medica; nel caso in cui risultiate assenti anche a questa seconda convocazione, l’INPS provvederà alla revoca del beneficio economico dalla data di sospensione (che verrà comunicata per iscritto);
  • in mancanza di una vostra giustificazione dell’assenza a visita nel termine di 90 giorni, oppure nel caso in la vostra giustificazione non sia giudicata idonea, l’INPS procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione e vi comunicherà tale provvedimento per iscritto.

Il verbale d’invalidità o di handicap ha una scadenza?

Sostanzialmente chi ha un verbale che riporta una data di revisione non ha affatto un verbale in scadenza, in quanto per effetto del decreto semplificazione (L. 114/2014) si conservano tutti i diritti previsti, fino alla definizione del nuovo verbale (ovvero, fino al giorno della visita di rivedibilità).

Purtroppo l’ASL nel rilasciare l’esenzione ticket per invalidità (c04) deve riportare una data di scadenza legata al verbale, per cui l’unica cosa che occorre fare è recarsi all’ASL per chiedere la proroga dell’esenzione, in attesa della visita di rivedibilità.

Potrebbe verificarsi inoltre la situazione per cui la tessera GTT di trasporto gratuito risulti inattiva. In questo caso occorre rivolgersi agli Centri di Servizi al cliente GTT

Per quanto concerne la visita di rivedibilità, sarà l’INPS stessa a convocare vostro/a figlio/a e ad effettuare materialmente l’accertamento, che non avverrà più presso la vostra ASL di residenza, bensì presso la sede medico legale dell’INPS indicata nella lettera raccomandata di convocazione che riceverete a casa.

Dunque se dall’ultimo accertamento avete cambiato indirizzo, segnalatelo all’INPS

Per conoscere la propria sede INPS di appartenenza: http://www.inps.it —> “Le sedi INPS”

Per poter continuare a fruire dell’esenzione ticket però in alcune ASL bisogna presentare allo sportello amministrativo la ricevuta dell’INPS con la prenotazione della visita di accertamento di rivedibilità.

Vai alla circolare INPS 10/2015

NB: per la visita di rivedibilità non occorre un nuovo certificato medico online, mentre è fondamentale avere documentazione clinica aggiornata (referti di analisi o di visite specialistiche, programmi terapeutici, fogli di dimissione ospedaliera).

Cosa succede se si aggrava l’invalidità o l’handicap?

Se l’invalidità o l’handicap si aggravano nel periodo immediatamente precedente alla data di revisione, avete a disposizione tre soluzioni:

  1.  attendere la visita di revisione
  2. sollecitare la visita di revisione (recandovi di persona presso la sede della medicina legale dell’INPS, o scrivendo al relativo indirizzo mail -vedi sopra: “Cosa fare se l’INPS non chiama alla visita di revisione?”)
  3. fare una richiesta di aggravamento d’invalidità, o di handicap, o di entrambi. Questa è la soluzione meno consigliabile, poiché significa sostanzialmente presentare una nuova richiesta d’invalidità, con  tempi più lunghi ed eventuali costi per il certificato medico telematico.

Leggi anche il messaggio messaggio INPS n. 926 del 25/2/22 “Nuove modalità organizzative e procedurali per la gestione delle revisioni”

Se un verbale è definitivo sono possibili ulteriori controlli?

In base al DM 2007 “Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante” lo stato d’invalidità è soggetto a controlli a campione, salvo nel caso di patologia/e riportate nell’allegato del DM stesso

Per questo motivo sul verbale è indicato “ESONERO DA FUTURE VISITE DM 2/6/2007”: SI / NO

NB: anche se la patologia rientra fra le patologie esenti da controllo, qualora l’INPS convochi a visita funziona esattamente come nel caso di rivedibilità, ovvero in caso di assenza per motivo ritenuto dall’INPS ingiustificato, il precedente verbale non sarà più considerato valido e perderete i benefici. Converrà recarsi all’accertamento e fare presente in quella sede che la patologia è esente da futuri controlli.

Come leggere il verbale d’invalidità o di handicap

Ultimo aggiornamento: 24-1-2023