E’ possibile il riconoscimento d’invalidità senza fare la visita?

L’accertamento d’invalidità civile o di handicap avviene a seguito di una visita medico-legale collegiale.

La valutazione avviene sia tramite un esame clinico alla persona, sia (e spesso soprattutto) tramite una valutazione dei documenti clinici. In alcuni casi, però, tali documenti sono talmente chiari, che non sarebbe necessario convocare la persona all’esame obiettivo.

E’ pensando a queste situazioni che il Decreto semplificazioni 2020, in accordo con la Riforma del sistema di riconoscimento della disabilità prevista dal “Secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità” – Cap. 3 (DPR 12 ottobre 2017 – cap. 3), ha previsto che il riconoscimento di invalidità e handicap possa avvenire anche in base alla mera documentazione clinica, quindi senza obbligo di convocazione in presenza.

Il Decreto semplificazioni 2020 (DL n. 76 del 16/7/2020) recita infatti:

Art. 29-ter. Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap

1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato è convocato a visita diretta.

 

Prendere in considerazione l’opportunità della visita in base agli atti è diventato abbastanza frequente in caso di accertamento di rivedibilità

Aggiornato al 25-05-2023