A diciotto anni è possibile prendere la patente. Nel caso in cui una persona abbia una disabilità deve richiedere la “Patente speciale”: essa indicherà quali veicoli può guidare e se tali veicoli necessitino di adattamenti alla guida.

Questa visita deve essere richiesta a una apposita commissione dell’ASL, detta tecnicamente “Commissione Medica Locale” – CML.

Sulla domanda occorre specificare se si richieda la presenza dell’ingegnere in CML, necessario per prescrivere adattamenti dell’auto alla guida.

Una volta riconosciuta l’idoneità e rilasciato il foglio rosa, la persona potrà fare pratica di guida e sostenere gli esami per il conseguimento della patente, utilizzando veicoli con gli adattamenti prescritti dalla CML. In fase di esame pratico l’ingegnere della Motorizzazione Civile potrà confermare gli adattamenti ipotizzati dalla Commissione Medica o prevederne di diversi. Anche la persona con disabilità potrà richiedere adattamenti diversi da quelli prescritti.

Non è obbligatorio fare riferimento alla CML del proprio Comune o del proprio territorio di residenza, purché si tratti di un’ASL della vostra regione di residenza.

Questo è particolarmente utile quando i tempi di attesa per la visita medica nella propria ASL di residenza sono particolarmente lunghi.

Per i riferimenti su Torino clicca qui

Per trovare i riferimenti delle CML di una regione è possibile digitare su un motore di ricerca “CML” seguito dalla regione o dalla provincia di proprio interesse

Leggi il vademecum dell’ACI

Chi, come, quando, costi: clicca qui

Sugli adattamenti dell’automobile e dell’acquisto dell’auto è possibile godere di IVA al 4% e della detrazione IRPEF del 19% (vai al post). Sulla spessa sostenuta per l’acquisto e l’installazione degli adattamenti auto è previsto inoltre un contributo del 20%, da richiedere alla propria ASL di residenza (di solito se ne occupa l’Ufficio Protesi, Ausili e Assistenza integrativa – per Torino Clicca qui) – Legge 104 – art. 27 – Trasporti individuali

Aggiornato al 2-12/21

I verbali d’invalidità civile dei minori non riportano la percentuale d’invalidità e i diritti previsti, in base alle diciture riportate sul verbale, sono:

Dai sedici anni compiuti in sù, sui verbali d’invalidità viene riportata una “percentuale di riduzione della capacità lavorativa”. E’ questa un’espressione fuorviante, risalente a una norma del lontano 1971 (Legge 118/71): è ovvio infatti che la capacità lavorativa dipende da moltissimi fattori. Una persona in carrozzina, per esempio, con o senza ausili, protesi o interventi sull’ambiente può svolgere numerosi  lavori di ufficio.

Una volta maggiorenni, le agevolazioni in base alla percentuale d’invalidità sono le seguenti:

Quando sul verbale è riportato “[…] con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” e/o “[…] con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”, spetta anche l’indennità di accompagnamento

Come leggere il verbale d’invalidità?

Quali provvidenze economiche spettano a un maggiorenne invalido?

Aggiornato al: 16-1-2024

I minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, quelli esclusi dalle visite di controllo (sul verbale d’invalidità è riportato il riferimento al  DM 2 agosto 2007), e i minori affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, raggiunta la maggiore età hanno diritto, oltre alle prestazioni previdenziali di cui già godevano, alle seguenti ulteriori prestazioni:

– pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili;
– pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti;
– pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni sordi;
senza fare richiesta di nuovo accertamento d’invalidità e senza presentare domanda di prestazione all’INPS, ma compilando il modello AP70 dell’INPS, tramite patronato o direttamente online, tramite il portale dell’INPS (occorre essere in possesso di SPID, CIE o CNS)

I minori già titolari di indennità di frequenza – che ritengano di raggiungere il 74% d’invalidità civile a seguito dell’accertamento da maggiorenni, possono presentare la relativa domanda entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età. In tali casi, le relative prestazioni sono erogate, in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età. Se l’accertamento d’invalidità richiesto da maggiorenni confermerà la previsione, le prestazioni verranno concesse, stanti tutti i requisiti amministrativi richiesti.

INPS – domanda di accertamento d’invalidità-handicap

 

Aggiornato al 12-5-2023

Negli ultimi anni (ovvero dal Decreto semplificazioni L. n. 114 del 2014) si è creata un po’ di confusione intorno alla questione dell’accertamento d’invalidità a 18 anni. Il Decreto, infatti, prevede che quando il minore percepisce l’indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età l’INPS proseguirà comunque a erogarla, senza dover chiedere un nuovo accertamento d’invalidità.

La regola aurea è che a 18 anni è SEMPRE necessario chiedere un nuovo accertamento d’invalidità civile, tranne quando:

Inoltre, a 18 anni non si nuovamente domanda di accertamento di Handicap (Legge 104/92): vai all’articolo “A 18 anni occorre ripetere l’accertamento di handicap?

Il decreto semplificazioni del 2014 (L. 114/2014) infatti prevede che:

1. Minori titolari di indennità di accompagnamento (art. 25, comma 6)

I minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, i minori esclusi dalle visite di controllo (in questo caso sul verbale d’invalidità è riportato il riferimento al  DM 2 agosto 2007), e i minori affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, raggiunta la maggiore età hanno diritto, oltre alle prestazioni previdenziali di cui già godevano, alle seguenti ulteriori prestazioni, a seconda dei casi:

– pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili
– pensione non reversibile a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti
– pensione non reversibile a favore dei cittadini maggiorenni sordi
senza fare richiesta di nuovo accertamento d’invalidità e senza presentare domanda di prestazione all’INPS, ma compilando il modello AP70 dell’INPS, tramite patronato o direttamente online, tramite il PIN dell’INPS.

Messaggio INPS n. 7382 10/10/14

Come chiedere l’indennità di accompagnamento a diciotto anni?

Per i minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione l’INPS ha predisposto una procedura semplificata per percepire le provvidenze previste al compimento della maggiore età. Questa nuova procedura, denominata “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, è descritta nel messaggio INPS n. 1446 del 18/4/2023 e consiste nel comunicare i redditi lordi personali del neomaggiorenne mediante i seguenti passaggi sul sito dell’INPS:

  1.  “Sostegni, Sussidi e Indennità”
  2. –> “Per disabili/invalidi/inabili”
  3. –> (sulla destra) “Strumenti” —> “Vedi tutti”
  4. –> “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”
  5. –> “Utilizza lo strumento”
  6. Autenticarsi tramite SPID/CIE/CNS

In alternativa è possibile rivolgersi a un patronato

2. Minori titolari di indennità di frequenza (art. 25, comma 5)

I minori titolari di indennità di frequenza che ritengano che l’accertamento d’invalidità civile effettuato una volta maggiorenni decreterà un punteggio almeno del 74%, possono presentare domanda per via amministrativa (tramite patronato o tramite portale INPS) In tali casi, le relative prestazioni (assegno mensile o pensione d’inabilità) sono erogate, in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età e ricorrendone gli estremi, le prestazioni verranno concesse all’esito del successivo accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti amministrativi previsti (reddito e residenza sul territorio italiano).

Messaggio INPS n. 6512 8/8/14

Come presentare domanda d’invalidità a 18 anni?

L’iter da seguire per l’accertamento d’invalidità è lo stesso previsto per i minori, con la differenza che il titolare della domanda è ora il figlio neo-maggiorenne, salvo sia stata avviata una richiesta di tutela.

Inoltre, il neo-maggiorenne dovrà presentare all’INPS il “Modello AP70”, relativo ai requisiti di reddito (direttamente sul sito dell’Istituto tramite il proprio SPID, oppure tramite CAF).

INPS – domanda di accertamento d’invalidità-handicap

Leggi anche: Quando il figlio diventa maggiorenne occorre ripetere l’accertamento di handicap?

Leggi: Come chiedere il tutore o l’amministratore di sostegno?

Aggiornato al 4-8-23

I minori con disabilità hanno diritto a determinate indennità o pensioni, che in parte cambieranno al compimento della maggiore età.

Cosa cambierà al compimento dei diciotto anni?

In generale i neo-maggiorenni con disabilità, per poter ricevere le provvidenze economiche previste per gli adulti, dovranno chiedere un nuovo accertamento d’invalidità civile.

Leggi: Come si presenta la domanda d’invalidità?

In virtù del decreto semplificazioni L. 114/2014 (art. 25, comma 6) ci sono alcune eccezioni. Per conservare il diritto alle indennità non hanno necessità di chiedere un nuovo accertamento i minori:

Gli stessi, compiuto il diciottesimo anno, oltre a conservare il diritto alle provvidenze precedentemente percepite, avranno automaticamente diritto anche alle pensioni previste per invalidi maggiorenni

A quale provvidenza economica ha diritto un invalido maggiorenne?

Una volta effettuata la visita di accertamento (o una volta compiuti i diciotto anni, nel caso dei minori appartenenti all’elenco sopra indicato), l’INPS spedirà a casa il nuovo verbale d’invalidità e lo inserirà nell’Area “MY INPS” del proprio portale.

In base alle diciture riportate sul verbale, stati gli altri requisiti amministrativi e reddituali, avrete diritto o meno alle seguenti ulteriori provvidenze economiche:

 

 

*Minore di 12 anni: l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore; Maggiore di 12 anni: l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre richiesto di dimostrare che l’insorgenza dell’ipoacusia è precedente ai 12 anni

Aggiornato al: 6-3-2023

Il gratuito patrocinio consiste nel poter beneficiare della gratuità di certe spese processuali in cause penali, tributarie, amministrative e civili, comprese le procedure di cosiddetta “volontaria giurisdizione”, per esempio l’interdizione, l’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno. Può essere quindi utile nel caso di richiesta di tutela legale di un figlio.

E’ riservato a coloro che, al 2018, hanno un reddito annuo non superiore a 11.493,82 euro.

Come richiederlo. Per accedere al gratuito patrocinio occorre recarsi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o, in alternativa, inviare la domanda a mezzo raccomandata a/r con allegata fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente.

Ordine degli avvocati di Torino

Leggi sul sito del Tribunale di Torino

Aggiornato al 24-09-2018

Inizia il nuovo gruppo siblings!

A ottobre 2018 inizia il nuovo gruppo siblings adolescenti (età 14-20).

Essere sibling, cioè fratello/sorella di una persona disabile, è una condizione che se da un lato favorisce lo sviluppo di capacità e sensibilità, dall’altro implica un percorso evolutivo che può essere affrontato meglio se si condivide la propria esperienza con persone che vivono la medesima situazione.

Il gruppo condotto da uno psicologo psicoterapeuta avrà una cadenza quindicinale e si terrà da ottobre 2018 a giugno 2019 presso la nostra sede.

La partecipazione è subordinata ad un colloquio individuale con i conduttori; per i minori il colloquio preliminare sarà esteso anche ai genitori.

Per maggiori informazioni chiama lo 011837642 e chiedi di Alberto Sacchetto (coordinatore gruppo età 14-20)

Vietato Non Sfogliare ospite al Festival della Mente di Sarzana

La ripresa delle attività dopo la pausa estiva è stata entusiasmante: ospite del Festival della Mente di Sarzana, Area ha avuto modo di incontrare numerosi adulti e bambini nella ricca cornice di un evento culturale prestigioso, giunto ormai alla sua quindicesima edizione e quest’anno incentrato sul tema della comunità. Con una formazione per operatori dedicata ai “Libri accessibili per una comunità inclusiva” e due laboratori per bambini dedicati ai libri tattili, l’Associazione ha avuto il piacere di far conoscere le potenzialità in termini di relazione, conoscenza e arricchimento dei libri multicodice protagonisti di Vietato Non Sfogliare.

Spesso le persone con disabilità necessitano di forme di tutela della persona anche in età adulta. I motivi possono essere diversi, per esempio una difficoltà nella gestione del denaro e dei beni materiali, nel caso di ritardo cognitivo, o un pericolo di raggiro.

 

Per garantire la tutela delle persone parzialmente o totalmente incapaci di curare i propri interessi, il codice civile prevede due figure, l‘amministratore di sostegno e il tutore.

 

L’amministratore di sostegno è una figura preposta ad assistere la persona che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Questa figura può essere richiesta quindi anche nel caso di disabilità motoria, per esempio per espletare delle pratiche burocratiche che richiederebbero la presenza di persona. I suoi compiti vengono definiti dal giudice tutelare, come “un abito su misura”, in base alle richieste dell’interessato o dei suoi familiari.

Come richiederlo. Occorre presentare domanda al tribunale civile, sezione tutelare. Salvo lo richieda il giudice, non occorre ricorrere ad un avvocato. In base alla legge il giudice nomina l’amministratore di sostegno entro sessanta giorni dalla richiesta, con decreto immediatamente esecutivo.

Costi. Tranne nei casi in cui il giudice chieda il ricorso ad un avvocato, ci sono soltanto spese di segreteria (27,00 euro).

Leggi sul sito del tribunale di Torino

 

Il tutore è il rappresentante legale della persona interdetta, cioè definita dal giudice “del tutto incapace di provvedere ai propri interessi”; oltre ai poteri di rappresentanza, gestisce il suo patrimonio. Una persona sotto tutela non può sposarsi, senza il parere positivo del tutore.

Come richiederlo. Occorre rivolgersi a un avvocato. Trattandosi di una causa civile, i tempi sono fino all’anno e mezzo.

Costi. Rivolgersi a un avvocato per questo tipo di causa costa intorno ai 1.500-2.000 euro. In caso di redditi bassi è possibile richiedere il gratuito patrocinio.

Leggi sul sito del tribunale di Torino

 

Chi può essere nominato? Sia il tutore, sia l’amministratore di sostegno, possono essere dei familiari (di solito lo sono i genitori, o fratelli o sorelle), se il giudice li ritiene adatti al ruolo; diversamente può essere una terza persona (un avvocato, un assessore, un amico di famiglia, ecc.)

 

NB: Per evitare che al compimento del diciottesimo anno il (la) neo-magiorenne rimanga senza tutela legale, la legge prevede che si possano iniziare le pratiche per la nomina del tutore o dell’amministratore di sostegno fin dal compimento del diciassettesimo anno di età. Il decreto di nomina diventerà effettivo soltanto al compimento del diciottesimo anno.

Legge 6/2004

Codice civile – Titolo XII – Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia 

L’amministratore di sostegno – Città metropolitana

www.tutori.it

Aggiornato al 12/5/2023

Una ricerca condotta dall’Ifom e dalla Tokyo Metropolitan University ha gettato luce sul meccanismo con cui agisce il gene Ddx11, all’origine della malattia genetica. I risultati potrebbero avere importanti ricadute sui disturbi dello sviluppo dovuti a carenze nel sistema di riparazione del DNA. Leggi l’articolo su HealthDesk, il portale di informazione sulla salute a tutto campo dalla politica, alla medicina e alla ricerca, con particolare attenzione al sociale.

Un neonato ogni 4.000 nati vivi in Italia è colpito da paralisi cerebrale infantile, una delle più frequenti malattie neurologiche dell’infanzia. Leggi l’articolo su HealthDesk, il portale di informazione sulla salute a tutto campo dalla politica, alla medicina e alla ricerca, con particolare attenzione al sociale.

L’ISS coordinerà l’elaborazione di due distinte linee guida, una per i bambini e gli adolescenti e una per gli adulti, che saranno sviluppate nel corso di un anno e mezzo. La prima raccomandazione è attesa entro la fine dell’anno. Leggi l’articolo su HealthDesk, il portale di informazione sulla salute a tutto campo dalla politica, alla medicina e alla ricerca, con particolare attenzione al sociale.