Come si richiede l’insegnante di sostegno?

L’insegnante di sostegno nella scuola pubblica e paritaria

L’insegnante di sostegno è un diritto previsto nella scuola pubblica di ogni grado, in forma gratuita.

E’ previsto anche nelle scuole paritarie, ma in questo caso il costo deriva dalla contrattazione tra scuola e famiglia. La scuola paritaria deve sfruttare tutte le forme di finanziamento previste in questi casi da parte del MIUR e degli Enti locali.
In particolare, la scuola primaria paritaria può stipulare con il MIUR una convenzione che prevede l’erogazione di contributi che possono coprire anche le spese per gli insegnanti di sostegno.

DPR 23 del 2008 – Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie

Spesso intervengono anche le Regioni, o con contributi alla scuola o con rimborsi alle famiglie.

Come fare richiesta di ore di sostegno?

L’iter per chiedere insegnante di sostegno parte formalmente con una domanda da parte dei genitori (o di chi esercita le responsabilità genitoriali), anche se spesso il suggerimento proviene dalla scuola o dalla neuropsichiatra infantile.

Per poter avere l’insegnante di sostegno occorre una certificazione di handicap: leggi “Come si richiede il certificato di handicap?

Il termine “handicap” significa che la “minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva” è causa di difficoltà di apprendimento o di relazione, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (L. 104/92 art. 3).

Per richiedere ore di sostegno, sulla domanda di accertamento dovrete avere cura di verificare che sia spuntata la casella: “Insegnante di sostegno: SI”

Il certificato di handicap e il certificato d’invalidità sono diversi. Per chiedere l’insegnante di sostegno occorre quello di handicap, tuttavia quando ci sono difficoltà a svolgere le funzioni tipiche della propria età, spesso si chiede anche l’invalidità civile, che dà diritto a una provvidenza economica (indennità di frequenza o indennità di accompagnamento) e all’esenzione totale dal ticket.

Leggi: Qual è la differenza fra invalidità e handicap?

La NPI intanto preparerà un documento denominato “Profilo descrittivo di funzionamento“. Questo viene redatto dalle figure di riferimento (docenti della classe, neuropsichiatra infantile, psicologo, terapista della riabilitazione, e da voi genitori). Esso evidenzia le risorse e le difficoltà dell’alunno, prendendo in considerazione più livelli: le funzioni corporee, l’attività e la partecipazione, fattori ambientali e personali, in base all’ICF.

In seguito, famiglia, scuola e operatori coinvolti prepareranno un terzo documento: il Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.). Il P.E.I. verrà aggiornato almeno ad ogni nuovo ciclo scolastico.

Il P.E.I. viene redatto nell’ambito del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (G.L.O.).

Partecipano al GLO: i genitori, i docenti referenti per l’inclusione, figure professionali interne ed esterne alla scuola, l’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL, un eventuale esperto esterno proposto dalla famiglia (se autorizzato dal dirigente scolastico), altre figure coinvolte (esterne o interne, per es. psico-pedagogista privato e collaboratori scolastici interni)

Il GLO e’ validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti siano rappresentate.

L’alunno partecipa al GLO e al PEI “nella massima misura possibile” (D. Lgs. 96/2019 art. 4).

Norme di riferimento

Quante ore di sostegno spettano in baso al grado di handicap?

Le ore di sostegno richieste sono specificate nel P.E.I.

Vediamo quali sono i massimali di ore riconoscibili in base al grado di scuola frequentata.

  • Alla scuola materna il numero massimo di ore previsto è 25
  • alla scuola primaria 22
  • alla scuola secondaria di primo grado 18
  • alla scuola superiore in base alla richiesta della scuola e alle risorse rese disponibili dalla Città metropolitana / Provincia.

Se l’alunno è stato riconosciuto in situazione di handicap con gravità (art. 3, comma 3), le ore di sostegno vengono assegnate interamente a lui/lei.

In caso invece di alunno riconosciuto in situazione di handicap art. 3 comma 1, le ore di sostegno vengono calcolate sui bisogni di più alunni con questa certificazione e distribuite tra loro in base al bisogno.

Questo significa che se in classe esiste un’altra situazione di handicap certificato, il dirigente scolastico può ottenere un insegnante di sostegno in deroga.

Per esempio:

  • alunno alla scuola primaria, con handicap grave (comma 3) e 25 ore di sostegno: sono 25 ore per lui/lei
  • tre alunni alla scuola primaria con handicap (comma 1) e un totale di 25 ore di sostegno riconosciute: sono 25 ore distribuite su tre alunni/e

 

In caso di autonomia ridotta le ore di sostegno possono essere integrate con ore di educatore specializzato (l’assistente all’autonomia e alla comunicazione).

Anche queste ore devono essere proposte all’interno del PEI

Se l’Ufficio scolastico regionale (U.S.R.) ne concede un numero inferiore, la scuola può ricorrere formalmente contro l’U.S.R. (in caso di disabilità grave appellandosi alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010, che ha affermato che il diritto all’inclusione degli alunni con disabilità grave è prioritario rispetto alle esigenze di bilancio).

Una volta compiuti i 18 anni, l’insegnante di sostegno è previsto fino al termine del ciclo scolastico in corso.

Cosa succede se aumenta l’esigenza di sostegno?

Può capitare che le esigenze cambino nell’arco di tempo compreso fra la richiesta delle ore di sostegno e l’inizio della scuola (cioè tra giugno e settembre). Se invece le esigenze cambiano durante l’anno scolastico, solitamente non è possibile richiedere un incremento orario o nuove risorse.

Come si chiede la continuità dell’insegnante di sostegno?

Un annoso problema consiste nel fatto che non vi sia mai certezza di continuità dell’insegnante di sostegno da un anno all’altro.

Per chiedere la continuità dell’insegnante di sostegno vi suggeriamo di mettere per iscritto la richiesta di continuità al Dirigente scolastico (o d’Istituto comprensivo) e soprattutto di discuterla in sede di G.L.O. (in modo che essa venga inserita nel P.E.I..

Handicap e BES

In ogni classe e in ogni scuola vi possono essere alunni che, per una varietà di ragioni, presentano un disagio e una richiesta speciale di attenzione, spesso limitatamente a determinati periodi. Questo può valere per motivi “sanitari” (ovvero l’alunno ha una diagnosi rilasciata dalla Neuropsichiatrioa Infantile) oppure per DSA, o per motivi socio-linguistici-culturali.

In questo caso non ricorre la situazione di handicap, ma quella di B.E.S. (Bisogno Educativi Speciali) e all’alunno non verrà rilasciato un Piano Educativo Individualizzato, bensì un Piano Didattico Personalizzato. Lo studente con B.E.S. non ha diritto a ore di sostegno, poiché non è certificabile “in situazione di handicap”.

Aggiornato il 3-4-2024