Come si richiede l’insegnante di sostegno?
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L’insegnante di sostegno è previsto nella scuola pubblica di ogni grado.
La prima tappa per poterne fare richiesta consiste nel rivolgersi al Servizio di Neuropsichiatria infantile della vostra ASL di residenza.
Soltanto voi genitori (o chi esercita le responsabilità genitoriali) potete avviare formalmente questo percorso. In ogni caso, prima della richiesta formale, è bene parlarne con la neuropsichiatra infantile o con le insegnanti. Spesso lo spunto iniziale parte proprio dalla scuola stessa.
Il medico neuropsichiatria infantile vi indicherà di richiedere l’Accertamento di handicap e vi preparerà il certificato utile a farne richiesta.
Il termine “handicap” significa che la “minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva” è causa di difficoltà di apprendimento o di relazione, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (L. 104/92 art. 3).
Sulla domanda di accertamento di handicap dovrete avere cura di verificare che sia spuntata la casella “Insegnante di sostegno: SI”
Leggi anche: Come si presenta la domanda di invalidità o di handicap?
La NPI intanto preparerà un documento denominato “Profilo descrittivo di funzionamento“. Questo profilo viene redatto dalle figure di riferimento (docenti della classe, neuropsichiatra infantile, psicologo, terapista della riabilitazione, e da voi genitori). Esso evidenzia le risorse e le difficoltà dell’alunno, prendendo in considerazione più livelli: le funzioni corporee, l’attività e la partecipazione, fattori ambientali e personali, in base all’ICF (questo è il percorso piemontese –DGR 15-6181/2013, in altre regioni potrebbe essere diverso)
E’ firmato dal medico neuropsichiatra infantile e dallo psicologo, per quanto di competenza. Inoltre, si prevede che riporti la firma di tutti gli altri operatori eventualmente coinvolti nell’accertamento diagnostico.
A seguito del Profilo descrittivo di funzionamento e del certificato di handicap, la Scuola preparerà un terzo documento: il Progetto Educativo Individualizzato (PEI)
Il Profilo di funzionamento deve essere aggiornato prima dell’inizio di ogni ordine di scuola: prima elementare, prima media, prima superiore.
Quante ore di sostegno?
Le ore di sostegno richieste sono specificate nel PEI, redatto dalla scuola.
Alla scuola materna il numero massimo di ore previsto è 25, alle elementari 22 e alle medie 18, alle superiori in base alla richiesta della scuola e alle risorse rese disponibili dalla Città metropolitana / Provincia.
In caso di autonomia ridotta queste ore sono integrabili con ore di educatore (“assistente all’autonomia e alla comunicazione“), che devono essere proposte all’interno del Profilo di funzionamento dal “Referente del caso” (di norma il terapeuta dell’ASL- fisioterapista, per es.- ma in certi Comuni può essere anche un educatore dei Servizi Sociali).
Se l’Ufficio scolastico regionale (U.S.R.) ne concede un numero inferiore, la scuola può ricorrere formalmente contro l’U.S.R. (in caso di disabilità grave appellandosi alla Sentenza n. 80/10 della Corte Costituzionale, che ha affermato che il diritto all’inclusione degli alunni con disabilità grave è prioritario rispetto alle esigenze di bilancio).
Una volta compiuti i 18 anni, l’insegnante di sostegno è previsto fino al termine del ciclo scolastico in corso.
Cosa succede se aumenta l’esigenza di sostegno?
Può capitare che le esigenze cambino nell’arco di tempo compreso fra la richiesta delle ore di sostegno e l’inizio della scuola (cioè tra giugno e settembre). Se invece le esigenze cambiano durante l’anno scolastico, solitamente non è possibile richiedere un incremento orario o nuove risorse.
NB: Nel caso di handicap grave è previsto un rapporto di 1:1 fra alunno disabile e insegnante di sostegno. Questo significa che se in classe esiste un’altra situazione di disabilità certificata, il dirigente scolastico può ottenere un insegnante di sostegno in deroga.
Comitato per l’integrazione scolastica
D.Ls. 66/2017 – Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. CAPO III e CAPO IV
Aggiornato il 12-5-2023
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