Cosa sono i Bisogni Educativi Speciali?

In ogni classe e in ogni scuola vi possono essere alunni che, per una varietà di ragioni, presentano una richiesta speciale di attenzione, anche limitatamente a determinati periodi e anche per motivi socio-linguistici-culturali.

A questi alunni può essere riconosciuta una condizione di “Bisogni Educativi Speciali (BES)” – Direttiva MIUR 27-12-2012. In questo caso la scuola mette in atto strategie didattiche alternative e personalizzate.

Quando gli insegnanti si rendono conto che un alunno fatica molto nel processo di apprendimento e ritengono che questa fatica non sia legata all’area socio-linguistico-culturale, ma sia invece da imputare a motivi sanitari, invitano i genitori a chiedere una valutazione da parte di uno psicologo. Lo psicologo può esser un privato o appartenere ai servizi ASL di Neuropsichiatria infantile o di Psicologia.

Se all’origine della difficoltà di apprendimento vi sono effettivamente problematiche sanitarie, i bisogni educativi speciali vengono definiti “Esigenze Educative Speciali” (L.R. 28/07 e DGR 20-7246 1703/2014).

Si possono avere Esigenze educative speciali (EES) nei seguenti casi (la sigla corrisponde alla classificazione ICF):

F 80 Disturbo evolutivo specifico dell’eloquio e del linguaggio
F 82 Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria
F 90 Sindromi ipercinetiche
F 90.0 Disturbo dell’attività e dell’attenzione
F 90.1 Disturbo ipercinetico della condotta
F 90.8 Sindrome ipercinetiche di altro tipo
F 90.9 Sindrome ipercinetica non specificata
Livello Intellettivo Limite (o Funzionamento Cognitivo Limite) con QI compreso indicativamente tra i valori 70 ed 84

Sia nel caso in cui le difficoltà derivino da motivi socio-linguistici-culturali, sia quando esse derivino da una delle citate diagnosi, gli insegnanti predispongono un Piano didattico personalizzato, che comprende sia strategie didattiche alternative (per es. che non utilizzino i consueti canali della letto-scrittura), sia misure dispensative (per es. evitare le prove scritte), sia misure compensative (per es. l’utilizzo della calcolatrice o di un tablet).

L.R. 28/07

Direttiva MIUR 27-12-2012

DGR 20-7246 1703/2014

 

 

Aggiornato al 28-11-2016