Cosa si può fare se il bambino non può andare a scuola?

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In base al D. Lgs. 66/2017 – Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità- Art. 16. (Istruzione domiciliare) le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.

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L’ambito d’intervento del Decreto Legislativo sono le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia, le alunne e gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, le studentesse e  gli studenti della scuola secondaria di secondo grado con disabilità certificata con handicap certificato

Nel caso di richiesta di Scuola in ospedale è la famiglia a dover presentare alla scuola la domanda, corredandola con la certificazione medica. Il dirigente scolastico della scuola polo provvederà, con la sezione ospedaliera competente per territorio, all’iscrizione nella sezione di scuola ospedaliera, secondo l’ordine e grado di scolarizzazione dell’alunno.

In caso invece di Scuola a domicilio è il dirigente scolastico a dover prendere contatti con l’Ufficio Scolastico Regionale. La valutazione degli alunni è comunque di titolarità della scuola originaria.

Vedi anche:

Legge Regionale 28/2007 – Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa (art. 16)

 

Aggiornato il 19-6-2018