Fino a che età si può prendere il congedo parentale?

Fino a che età è possibile prendere il congedo parentale?

Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi (il cosiddetto congedo parentale). Complessivamente, i due genitori non possono superare il massimo di 10 mesi.

Per incentivare il padre lavoratore ad occuparsi dei figli, ai papà è data la possibilità di fruire di un ulteriore mese di congedo (7 mesi in totale). Questa possibilità è data ai padri che abbiano preso almeno tre mesi di congedo parentale (non importa se in forma frazionata o continuativa). In questo caso, il periodo massimo complessivo di congedo parentale tra i due genitori diventa di undici mesi e non più di dieci. I due genitori possono fruire del congedo contemporaneamente.

Il genitore unico (o con affido esclusivo) può usufruire di un periodo di congedo di 10 mesi.

Alcuni contratti collettivi prevedono la possibilità di frazionare il congedo in ore.

D lgs 151/2001

Il congedo parentale è retribuito?

I periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, sono “retribuiti” un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, soltanto se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione (corrispondenti a 16756.35 euro per il 2022).

Congedo parentale e handicap grave

Se il bambino ha una certificazione di handicap con gravità, tale congedo può essere utilizzato, fino al compimento dei dodici anni di età, per un totale di tre anni, in forma continuativa.

Nei primi tre anni di vita del bambino, i genitori, possono fruire, in alternativa, di due ore di permesso al giorno (D Lgs 151/2001 art. 33- Legge 104/92 art. 33 comma 1) o di tre giorni di permesso retribuito al mese (detti permessi 104, dalla norma istitutiva), suddivisi fra entrambi o in capo a uno solo dei due.

Successivamente al dodicesimo compleanno, i genitori possono fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito.

Per tutta la vita, invece, essi possono fruire di due anni di congedo straordinario retribuito (D. Lgs 151/01 art. 42), in forma frazionata o continuativa e distribuito fra entrambi i genitori o in capo a uno solo dei due.

I congedi e i permessi spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (per es. perché disoccupato, pensionato, o lavoratore autonomo).

 

Cumulabilità dei congedi e dei permessi nello stesso mese

Il congedo parentale non è compatibile con il congedo straordinario retribuito, mentre è compatibile con i risposi orari e con i tre giorni al mese della Legge 104

Congedo parentale e ricovero

Per i primi tre anni del figlio, i genitori hanno diritto al prolungamento del congedo parentale facoltativo , in assenza di ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati, mentre una volta compiuti i tre anni vige il requisito dell’assenza di ricovero (compresi gli ospedali), a meno che la presenza dei genitori venga richiesta dai sanitari. Per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere 24 ore presso ospedali o in strutture pubbliche o private che assicurino assistenza sanitaria.

 

Ultimo aggiornamento: 19/9/2022