Come accompagnare un figlio disabile a una scuola in ZTL?

Può capitare che la scuola frequentata da vostro/a figlio/a si trovi in Zona a Traffico Limitato e voi ne risiedete invece al di fuori. In questo caso, può essere molto utile poter utilizzare l’auto all’interno della ZTL.

Queste situazioni sono regolamentate a livello comunale, per cui vi consigliamo di far rifermento innanzitutto all’Ufficio Rapporti con il Pubblico (URP)  del vostro Comune, che è facilmente reperibile dal sito web o al telefono tramite centralino.

A Torino, se dovete accompagnare a scuola in ztl un figlio con disabilità, occorre che richiediate alla GTT un Contrassegno di tipo “Scuola”. Tale permesso vale per ogni ordine di scuola, anche privata o paritaria, dall’asilo nido fino alla terza media.

Le scuole superiori sono escluse da questa agevolazione, anche in caso di disabilità

Il Contrassegno ha validità annuale: consente il transito in ZTL Centrale dalle 7.30 alle 9.30 dal 1° settembre al 31 luglio dell’anno in cui è stato richiesto.

E’ consentito il rilascio di un solo permesso di circolazione ad alunno (è compito della scuola valutare l’eventuale possibilità di concedere un secondo permesso).

Costi: 30,00 € per il rilascio del permesso, 16 € di marca da bollo.

Vai alle FAQ sui trasporti del Comune di Torino

Aggiornato al: 23-5-2022

Come avviene il passaggio alla scuola superiore?

Prima di effettuare l’iscrizione è utile prendere contatti con la direzione didattica della scuola, e in particolare con il coordinatore o la coordinatrice dei docenti di sostegno, per verificare se ci siano tutti i presupposti per un adeguato inserimento, consultare il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dalla scuola e concordare modalità di inserimento o di assistenza durante l’anno scolastico.

Come per la scuola elementare e media, occorre procedere alla pre-iscrizione online, nell’ambito della quale occorrerà già indicare la disabilità; essa dovrà essere successivamente perfezionata con l’iscrizione di persona.

I genitori devono presentare alla scuola:

– il verbale di handicap rilasciato dall’INPS

– il profilo di funzionamento

– il consenso informato per l’avvio delle procedure per l’individuazione dell’alunno/a con disabilità.

 

E’ consigliabile inoltre segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l’autonomia)

Le iscrizioni degli alunni con disabilità non possono essere rifiutate, ma possono essere dirottate ad altre scuole, tramite l’intervento dell’ufficio scolastico territoriale.

Nel passaggio fra scuola media e scuola superiore non esiste la continuità educativa, come invece per i passaggi di grado dalla scuola materna fino alle scuole medie.

 

Aggiornato al 20-5-2020

Come si richiede l’insegnante di sostegno alle superiori?

Il percorso per la richiesta dell’insegnante di sostegno alla scuola superiore non differisce da quello per i gradi precedenti di scuola (vai all’articolo)

La Città Metropolitana di Torino (negli altri territori se ne occupa la Provincia) invia annualmente alle scuole secondarie di secondo grado una comunicazione nella quale vengono fissate le modalità, i modelli da compilare, la documentazione da allegare e i tempi di presentazione delle domande per ottenere il finanziamento, per attivare il servizio di supporto educativo per gli allievi, con disabilità o con esigenze educative speciali, residenti nel proprio territorio e frequentanti gli istituti secondari di secondo grado.

 

I destinatari primari del supporto educativo sono gli alunni e le alunne con disabilità certificata, ovvero con un certificato di handicap. La presenza di una condizione di disabilità certificata, di per sé, non giustifica la richiesta dell’insegnante di sostegno.

Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), Funzione Intellettiva Limite (FIL) o Esigenze Educative Speciali (EES) oppure in condizione di svantaggio per motivi socio economici, culturali o linguistici, di norma, non sono previsti interventi di supporto educativo, con l’eccezione di alcune situazioni che vedano coinvolti alunni EES con rilevanti disturbi della condotta o di iperattività.

Definita l’entità delle ore assegnate e l’identità delle allieve/degli allievi beneficiari, l’istituto scolastico provvederà a scegliere il soggetto (persona fisica o giuridica) che dovrà gestire il servizio.
L’Individuazione del soggetto attuatore da parte delle istituzioni scolastiche può avvenire tramite:
– contrattazione diretta con l’operatore, secondo la normativa vigente;
– affidamento ad un ente gestore/cooperativa del territorio.

Guida operativa dell Città metropolitana – ed. 2018

Come ci si iscrive a scuola?

Per iscriversi alle prime classi, dalla scuola primaria in su, è innanzitutto necessario provvedere all’iscrizione online sul sito del Ministero http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

Successivamente dovrete perfezionare l’iscrizione presso la scuola che avete scelto.

NB: Per scegliere la scuola in caso abbiate un figlio o una figlia con disabilità vi consigliamo di consultare il POF (piano dell’offerta formativa), per verificare che ci siano i presupposti per l’integrazione.

Alla scuola prescelta dovrete presentare la documentazione rilasciata dalla NPI, comprensiva della diagnosi funzionale e del verbale di handicap.

Ricordiamo che nessun tipo di scuola può rifiutare l’iscrizione di un alunno in situazione di handicap (L. 104/92 art. 12, comma 2)

Nel caso in cui sia necessaria una riduzione del tempo di frequenza, chiedete alla segreteria della scuola come procedere per la richiesta.

In caso di DSA occorre fornire alla scuola la diagnosi (L. 170/2010)

Dalla scuola materna alle medie  prevista la continuità educativa, ovvero un raccordo fra cicli scolastici, su vai piani, nell’interesse del bambino.

Successivamente alla terza media non è più prevista la continuità educativa.

Se i giorni di mensa saranno inferiori a quelli previsti, chiedete alla segreteria della scuola a chi comunicare le frequenza ridotta della mensa.

A Torino (scuole elementari e medie):

http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/tariffe/index.htm

 

Consulta la pagina dedicata del sito della Regione Piemonte

 

Leggi anche: Come si richiede l’insegnante di sostegno?

Aggiornato al 12-5-2023

L’indennità di frequenza spetta al nido?

I minori riconosciuti invalidi civili hanno diritto all’indennità di frequenza o all’indennità di accompagnamento.

Come chiedere il riconoscimento d’invalidità nei minori

L’indennità di frequenza viene erogata dall’INPS quando il bambino è riconosciuto, sul verbale di invalidità “Minore invalido, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o ipoacusico”

Come leggere il verbale d’invalidità

Essa spetta per ciascun mese di frequenza, di un asilo nido, pubblico o privato, o di una scuola di ogni ordine e grado (pubblica o privata), o di un centro riabilitativo in regime pubblico o convenzionato.

Questo significa che il percorso riabilitativo deve essere stato prescritto dalla neuropsichiatria infantile dell’ASL o dell’ospedale.

La frequenza può essere anche saltuaria.

Se, per esempio, un bambino frequenta il nido da settembre al 30 luglio, l’indennità spetterà per 11 mensilità; se egli non va al nido, l’indennità di frequenza spetterà soltanto se, e per i mesi, in cui frequenta un percorso riabilitativo.

L’indennità di accompagnamento invece non richiede la frequenza scolastica o di un centro riabilitativo

Ultimo aggiornamento: 27-2-2023

Cosa sono i Bisogni Educativi Speciali?

In ogni classe e in ogni scuola vi possono essere alunni che, per una varietà di ragioni, presentano una richiesta speciale di attenzione, anche limitatamente a determinati periodi e anche per motivi socio-linguistici-culturali.

A questi alunni può essere riconosciuta una condizione di “Bisogni Educativi Speciali (BES)” – Direttiva MIUR 27-12-2012. In caso di B.E.S. la scuola mette in atto strategie didattiche alternative e personalizzate, mediante la redazione del Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.).

Quando gli insegnanti si rendono conto che un alunno fatica molto nel processo di apprendimento e ritengono che questa fatica non sia legata all’area socio-linguistico-culturale, ma sia invece da imputare a motivi sanitari, invitano i genitori a chiedere una valutazione da parte di uno psicologo, in ambito privato o dell’ASL (Neuropsichiatria infantile).

C’è un’ulteriore distinzione da fare, valida soltanto per il Piemonte. Se all’origine della difficoltà di apprendimento vi sono problematiche sanitarie, i bisogni educativi speciali vengono definiti “Esigenze Educative Speciali” (L.R. 28/07 e DGR 20-7246 1703/2014).

Si possono avere Esigenze educative speciali (EES) nei seguenti casi (la sigla corrisponde alla classificazione ICF):

Legge Regionale n. 28 del 28/12/2007, “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa.”

DGR 20-7246 1703/2014, “Legge Regionale 28/2007, art. 15: modalita’ di individuazione degli studenti con Esigenze Educative Speciali (EES)”

A livello nazionale i BES comprendono i DSA (disturbi specifici dell’apprendimento, come per esempio dislessia o discalculia). Sia nel caso in cui le difficoltà dello studente derivino da motivi socio-linguistici-culturali, sia quando esse derivino da una delle diagnosi sopra indicate, gli insegnanti predispongono un Piano Didattico Personalizzato.

Il P.D.P. comprende una o più delle seguenti possibilità:

Ministero della Pubblica Istruzione – BES

Direttiva MIUR 27-12-2012, “Misure d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali”

Gli alunni con BES hanno diritto all’insegnante di sostegno?

L’insegnante di sostegno è previsto soltanto per gli alunni e gli studenti con una certificazione di handicap (con o senza gravità), anche se rivedibile, cioè non definitiva.

Aggiornato al 11-03-2024

Come si richiede l’insegnante di sostegno?

L’insegnante di sostegno nella scuola pubblica e paritaria

L’insegnante di sostegno è un diritto previsto nella scuola pubblica di ogni grado, in forma gratuita.

E’ previsto anche nelle scuole paritarie, ma in questo caso il costo deriva dalla contrattazione tra scuola e famiglia. La scuola paritaria deve sfruttare tutte le forme di finanziamento previste in questi casi da parte del MIUR e degli Enti locali.
In particolare, la scuola primaria paritaria può stipulare con il MIUR una convenzione che prevede l’erogazione di contributi che possono coprire anche le spese per gli insegnanti di sostegno.

DPR 23 del 2008 – Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie

Spesso intervengono anche le Regioni, o con contributi alla scuola o con rimborsi alle famiglie.

Come fare richiesta di ore di sostegno?

L’iter per chiedere insegnante di sostegno parte formalmente con una domanda da parte dei genitori (o di chi esercita le responsabilità genitoriali), anche se spesso il suggerimento proviene dalla scuola o dalla neuropsichiatra infantile.

Per poter avere l’insegnante di sostegno occorre una certificazione di handicap: leggi “Come si richiede il certificato di handicap?

Il termine “handicap” significa che la “minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva” è causa di difficoltà di apprendimento o di relazione, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (L. 104/92 art. 3).

Per richiedere ore di sostegno, sulla domanda di accertamento dovrete avere cura di verificare che sia spuntata la casella: “Insegnante di sostegno: SI”

Il certificato di handicap e il certificato d’invalidità sono diversi. Per chiedere l’insegnante di sostegno occorre quello di handicap, tuttavia quando ci sono difficoltà a svolgere le funzioni tipiche della propria età, spesso si chiede anche l’invalidità civile, che dà diritto a una provvidenza economica (indennità di frequenza o indennità di accompagnamento) e all’esenzione totale dal ticket.

Leggi: Qual è la differenza fra invalidità e handicap?

La NPI intanto preparerà un documento denominato “Profilo descrittivo di funzionamento“. Questo viene redatto dalle figure di riferimento (docenti della classe, neuropsichiatra infantile, psicologo, terapista della riabilitazione, e da voi genitori). Esso evidenzia le risorse e le difficoltà dell’alunno, prendendo in considerazione più livelli: le funzioni corporee, l’attività e la partecipazione, fattori ambientali e personali, in base all’ICF.

In seguito, famiglia, scuola e operatori coinvolti prepareranno un terzo documento: il Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.). Il P.E.I. verrà aggiornato almeno ad ogni nuovo ciclo scolastico.

Il P.E.I. viene redatto nell’ambito del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (G.L.O.).

Partecipano al GLO: i genitori, i docenti referenti per l’inclusione, figure professionali interne ed esterne alla scuola, l’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL, un eventuale esperto esterno proposto dalla famiglia (se autorizzato dal dirigente scolastico), altre figure coinvolte (esterne o interne, per es. psico-pedagogista privato e collaboratori scolastici interni)

Il GLO e’ validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti siano rappresentate.

L’alunno partecipa al GLO e al PEI “nella massima misura possibile” (D. Lgs. 96/2019 art. 4).

Norme di riferimento

Quante ore di sostegno spettano in baso al grado di handicap?

Le ore di sostegno richieste sono specificate nel P.E.I.

Vediamo quali sono i massimali di ore riconoscibili in base al grado di scuola frequentata.

Se l’alunno è stato riconosciuto in situazione di handicap con gravità (art. 3, comma 3), le ore di sostegno vengono assegnate interamente a lui/lei.

In caso invece di alunno riconosciuto in situazione di handicap art. 3 comma 1, le ore di sostegno vengono calcolate sui bisogni di più alunni con questa certificazione e distribuite tra loro in base al bisogno.

Questo significa che se in classe esiste un’altra situazione di handicap certificato, il dirigente scolastico può ottenere un insegnante di sostegno in deroga.

Per esempio:

 

In caso di autonomia ridotta le ore di sostegno possono essere integrate con ore di educatore specializzato (l’assistente all’autonomia e alla comunicazione).

Anche queste ore devono essere proposte all’interno del PEI

Se l’Ufficio scolastico regionale (U.S.R.) ne concede un numero inferiore, la scuola può ricorrere formalmente contro l’U.S.R. (in caso di disabilità grave appellandosi alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010, che ha affermato che il diritto all’inclusione degli alunni con disabilità grave è prioritario rispetto alle esigenze di bilancio).

Una volta compiuti i 18 anni, l’insegnante di sostegno è previsto fino al termine del ciclo scolastico in corso.

Cosa succede se aumenta l’esigenza di sostegno?

Può capitare che le esigenze cambino nell’arco di tempo compreso fra la richiesta delle ore di sostegno e l’inizio della scuola (cioè tra giugno e settembre). Se invece le esigenze cambiano durante l’anno scolastico, solitamente non è possibile richiedere un incremento orario o nuove risorse.

Come si chiede la continuità dell’insegnante di sostegno?

Un annoso problema consiste nel fatto che non vi sia mai certezza di continuità dell’insegnante di sostegno da un anno all’altro.

Per chiedere la continuità dell’insegnante di sostegno vi suggeriamo di mettere per iscritto la richiesta di continuità al Dirigente scolastico (o d’Istituto comprensivo) e soprattutto di discuterla in sede di G.L.O. (in modo che essa venga inserita nel P.E.I..

Handicap e BES

In ogni classe e in ogni scuola vi possono essere alunni che, per una varietà di ragioni, presentano un disagio e una richiesta speciale di attenzione, spesso limitatamente a determinati periodi. Questo può valere per motivi “sanitari” (ovvero l’alunno ha una diagnosi rilasciata dalla Neuropsichiatrioa Infantile) oppure per DSA, o per motivi socio-linguistici-culturali.

In questo caso non ricorre la situazione di handicap, ma quella di B.E.S. (Bisogno Educativi Speciali) e all’alunno non verrà rilasciato un Piano Educativo Individualizzato, bensì un Piano Didattico Personalizzato. Lo studente con B.E.S. non ha diritto a ore di sostegno, poiché non è certificabile “in situazione di handicap”.

Link utili:

Handicap e Scuola” – F.A.Q.

Educazione e Scuola

Comitato per l’integrazione scolastica

MIUR – Alunni con disabilità

 

Aggiornato il 3-4-2024

Quali sono i servizi per gli studenti con disabilità sensoriali?

Agli alunni minori di 18 anni con disabilità sensoriale (sordità, cecità, ipovedenza grave) residenti sul territorio cittadino, il Comune eroga un servizio gratuito, che si configura come un insieme di interventi socio educativi ed abilitativi, all’interno di un di un progetto individualizzato, preparato con la famiglia, la scuola, i servizi di Neuropsichiatria Infantile e di riabilitazione delle ASL cittadine, nell’ottica di un lavoro di rete.

Il Servizio si articola in:

– Interventi educativi di mediazione alla comunicazione (sono rivolti a minori sordi o con grave deficit uditivo);
– Interventi educativi di aiuto didattico e all’autonomia (sono rivolti a minori con cecità totale o parziale, o ipovedenti);
– Interventi educativi di prevenzione (sono rivolti a minori con pluridisabilità, per i quali la sordità o il deficit visivo rappresentano l’aspetto prevalente)

Gli obiettivi del servizio vanno dallo sviluppo delle abilità relazionali e dell’autonomia in relazione all’età al sostegno al nucleo familiare.

Per saperne di più: http://www.comune.torino.it/pass/informadisabile/category/minori-con-disabilita-sensoriali/

 

Aggiornato al: 4-4-2016

 

Cosa sono il PEI e il PDP?

La scuola è un ambiente in cui bambini e ragazzi trascorrono moltissimo tempo dai tre ai 18-20 anni, in cui hanno probabilmente alcune relazioni molto significative, man mano che cresceranno.

Per favorire l’inclusione scolastica in Italia sono previsti due documenti, il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) e il P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato).

Il P.E.I. (Piano Educativo individualizzato) viene redatto dalla Neuropsichiatria Infantile in caso vi sia una disabilità certificata  come “handicap” e permette di chiedere l’insegnante di sostegno.

Il P.D.P. (Piano Didattico Individualizzato) viene redatto dalla scuola nelle situazioni di “B.E.S. – Bisogni educativi speciali“: DSA, ADHD, funzionamento cognitivo al limite (Q.I. tra 90 e 70) o svantaggio economico, sociale o culturale.

DSA, ADHD, funzionamento cognitivo al limite vengono certificati dalla Neuropsichiatria infantile, mentre lo svantaggio economico, sociale o culturale viene valutato direttamente dalla scuola.

Leggi: Cosa sono i “Bisogni educativi speciali”?

Il P.E.I.

Il PEI è un documento che permette di delineare un piano personalizzato per ogni studente E può prevedere percorsi d’insegnamento differenziati rispetto agli altri compagni di classe.

Il P.E.I. viene redatto nell’ambito del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (G.L.O.).

Partecipano al GLO: i genitori, i docenti referenti per l’inclusione, figure professionali interne ed esterne alla scuola, l’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL, un eventuale esperto esterno proposto dalla famiglia (se autorizzato dal dirigente scolastico), altre figure coinvolte (esterne o interne, per es. psico-pedagogista privato e collaboratori scolastici interni)

Il GLO e’ validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti siano rappresentate.

L’alunno partecipa al GLO e al PEI “nella massima misura possibile” (D. Lgs. 96/2019 art. 4).

Norme di riferimento

L’obiettivo del PEI è quello di delineare e coordinare un piano personalizzato per ogni studente, ovvero una didattica personalizzata che tenga conto sì dei limiti e delle risorse dello studente, ma anche del contesto (scuola, casa, attività ludiche e sportive). Infatti, il riferimento per la redazione del P.E.I. è l’I.C.F. (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute).

L’ICF parte dal presupposto che la salute sia da intendersi in senso “bio-psico-sociale”. Per questo motivo il PEI fa riferimento non soltanto alle diagnosi, ma anche ai contesti sociali che frequenta lo studente e alle sue relazioni, e in particolare al contesto scolastico, rispetto a cosa possa favorire ridurre o accentuare la disabilità.

Il fattore “contesto” è stato introdotto dal decreto interministeriale n. 182 del 2020

Tra le altre cose, il P.E.I. identifica gli obiettivi da raggiungere, non solo di apprendimento, ma anche di autonomia e relazioni, e identifica le possibili azioni da parte della scuola per raggiungerli. Esso riporta inoltre i criteri per valutare il livello di raggiungimento dei singoli obbiettivi.

 

Ogni quanto va rivisto il PEI?

Il PEI è soggetto a rivalutazioni durante l’anno, e deve essere ricalibrato (o confermato) a ogni nuovo inizio di anno scolastico.

A ogni inizio di ciclo scolastico (elementari, medie, superiori) esso viene invece rivisto integramente.

Cos’è il PDP?

Il Piano Didattico Personalizzato, diversamente dal P.E.I., non dipende da una certificazione di handicap e non prevede percorsi d’insegnamento differenziati.

Gli alunni che possono beneficiarne vengono definiti con “Bisogni educativi speciali” (BES)
E’ uno strumento nato per progettare a scuola interventi mirati e personalizzati relativamente ai minori con una certificazione di DSA, del quale possono beneficiare anche alunni  senza certificazione ma ugualmente con difficoltà dovute a svantaggio sociale, culturale o linguistico.  Nel PDP vengono predisposte soluzioni per permettere all’alunno di poter meglio seguire la didattica e meglio cimentarsi nelle prove di verifica orale o scritta al pari dei compagni di classe; in particolare vengono riportate le misure dispensative (per es. non dover leggere ad alta voce, non dover sostenere interrogazioni a sorpresa) e misure compensative (per es. l’uso della calcolatrice o di specifiche app)

Il PDP è obbligatorio nei seguenti casi:
– diagnosi di DSA – disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia discalculia, disgrafia, disturbo misto)

– diagnosi di ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder – deficit dell’attenzione e disturbo di iperattività)

– quoziente intellettivo al limite (compreso fra 85 e 70)

E’ previsto, ma non è obbligatorio nei seguenti casi:

– svantaggio sociale

– svantaggio culturale

– svantaggio linguistico

 

Ultimo aggiornamento: 4-3-2024

Si possono assumere farmaci a scuola?

Esistono patologie croniche i cui programmi terapeutici prevedono la somministrazione di farmaci e/o l’esecuzione di altri interventi specifici durante l’intero arco della giornata (es. diabete, allergie, patologie neurologiche,  ecc.).

Allo scopo di garantire la frequenza a questi studenti, è stato definito fra la Regione Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il protocollo d’intesa “Sinergie
istituzionali per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni affetti da patologie croniche che comportano bisogni speciali di salute in orario scolastico/formativo”.

Il farmaco può essere assunto  (l’intervento sanitario praticato) dall’alunno stesso (se minore, autorizzato dai genitori), oppure può essere somministrato da:
a) i genitori,
c) personale dei servizi sanitari,
d) persone che agiscono su delega formale dei genitori stessi,  che abbiano espresso per iscritto la propria disponibilità e siano stati informati/formati/addestrati sul singolo caso specifico.

Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso.

Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) possono promuovere specifici moduli formativi per il personale docente.

La somministrazione di farmaci e gli interventi sanitari in ambito scolastico può avvenire nei seguenti casi:

a) l’assoluta necessità dell’intervento durante l’orario scolastico;
b) che l’intervento non richieda una discrezionalità tecnica o, se richiesta, sia esercitata entro parametri pre-definiti.

Il Ministero dell’Istruzione ha ricordato le modalità per la somministrazione dei farmaci a scuola con Circolare Ministeriale n. 321 del 10.01.2017 . Le Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica.

Linee guida del MIUR 25-11-2005

DGR 21-5-2014 n. 507641

Aggiornato al 26-2-2024

Che cos’è il CED?

A Torino esiste un servizio di Consulenza Educativa Domiciliare (CED) rivolto alle famiglie in cui è presente un bimbo in fascia di età 0-5 anni a rischio evolutivo o con disabilità accertata che non frequenta il nido o la scuola materna.

Di solito si programmano con il servizio uno o al massimo due interventi settimanali di circa due ore ciascuno.
Il CED si occupa in particolare di:

Vai al sito del CED

Cos’è l’insegnante di sostegno?

Alla scuola materna, elementare e media è prevista la figura dell’insegnante di sostegno.
L’insegnante di sostegno è assegnato non al singolo bambino con disabilità, bensì è co-titolare della classe: questo è un punto fondamentale, per l’integrazione e l’inclusione dei bambini con disabilità, che già per molti altri motivi possono soffrire una diversità rispetto agli altri propri compagni.

Per richiedere l’insegnante di sostegno, la famiglia o chi ha la potestà del bambino deve rivolgersi alla Neuropsichiatria infantile ed avere una certificazione di handicap.

NB: l’insegnante di sostegno è una figura gratuita, attualmente prevista per la sola scuola pubblica. I genitori dei bambini che frequentano una scuola privata devono invece accordarsi con la direzione scolastica e spesso pagare di tasca propria le ore di sostegno.

Come si accede all’asilo nido?

Se desiderate iscrivere vostro figlio al Nido o alla Scuola materna, dovrete presentare la domanda presso la segreteria della scuola prescelta, con l’indicazione anche di sedi alternative, allegando le documentazioni mediche (diagnosi funzionale, o certificazione dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile, o certificazione di invalidità permanente, o certificato di handicap ai sensi della L. 104/1992).

Il sistema di attribuzione del punteggio attualmente utilizzato dal Comune di Torino rende di solito più facile l’accoglienza dei vostri bambini.

La documentazione prodotta per l’iscrizione al Nido d’Infanzia, verrà inviata alla Commissione H Centrale che provvederà all’eventuale richiesta di assegnazione di un educatore in appoggio alla sezione.

Ricordatevi che già al Nido è possibile richiedere l’indennità di frequenza, un aiuto economico di cui si parla nel percorso intitolato Benefici e permessi

Nota bene: il Consiglio Comunale di Torino sta esaminando una proposta relativa alla revisione del regolamento dei Nidi d’infanzia, che modificherà i criteri di accesso.

È importante ricordarsi di segnalare fin dal momento dell’iscrizione eventuali necessità particolari del vostro bambino, come per esempio una dieta precisa, oppure terapie specifiche, esigenze legate al trasporto, all’assistenza e così via.

Tra i servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) esistono, oltre ai Nidi comunali, altre strutture che rispondono alle diverse esigenze delle famiglie e sono dislocati in ogni Circoscrizione cittadina: Nidi e Micronidi convenzionati e privati, Nidi in famiglia, Sezioni primavera e Baby Parking.

Vai alla pagina Asili Nido del Comune

Aggiornato al 19-5-2020

cure bambini piccoli

Come si accede alla scuola materna?

Così come per il Nido, anche per l’iscrizione alla scuola materna (tecnicamente “Scuola d’infanzia”) dovrete presentare domanda presso la scuola prescelta, con l’indicazione anche di sedi alternative, allegando le documentazioni mediche (vedi il paragrafo precedente “Iscrizione al nido”).
Anche in questo caso, il sistema di attribuzione del punteggio attualmente utilizzato dal Comune di Torino rende di solito più facile l’accoglienza de vostri bambini.

Ricordatevi di segnalare fin dal momento dell’iscrizione eventuali necessità particolari del vostro bambino (vedi il precedente paragrafo “Iscrizione al nido”).

Come avviene l’iscrizione alla scuola elementare?

I genitori possono scegliere la scuola elementare che ritengono più idonea al proprio figlio.

Se la scuola scelta non è quella di competenza territoriale, sarà il Dirigente Scolastico a valutare la possibilità dell’iscrizione.

Per iscrivere il vostro bimbo dovete portare alla segreteria della scuola prescelta i seguenti documenti:

Quando si effettua l’iscrizione alle elementari, occorre avere la diagnosi funzionale per poter godere di tutti gli aiuti necessari al vostro bambino: se non ne siete in possesso al momento dell’iscrizione avvisate la scuola di averne fatto richiesta, segnalando che la consegnerete in un secondo tempo, non appena verrà emessa dall’ASL.

Se vostro figlio è seguito da un Servizio Sanitario, verificate che il servizio (per es. la Neuropsichiatria Infantile), abbia attivato la segreteria della Unità Multidisciplinare.

Per verificarlo rivolgetevi:

Se vostro figlio invece non è seguito da alcun Servizio Sanitario, occorre che vi facciate indirizzare correttamente dal vostro pediatra.

L’Unità Multidisciplinare si riunirà e scriverà una diagnosi funzionale, che a sua volta costituirà la base per il Profilo Dinamico Funzionale e per il Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Esiste anche un documento (da non confondere con il PEI) valido per tutti i bambini (quindi senza certificazione di handicap), particolarmente adatto e utile nei casi di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e per le diagnosi di ADHD (Disturbo da deficit di Attenzione/Iperattività), entrambi non certificati come alunni in situazione di handicap. Questo documento si chiama PEP (Piano Educativo Personalizzato) o PDP (Piano Didattico Personalizzato) ed è una diversificazione di tempi, metodologie e strumenti del programma scolastico comune alla classe per prevenire l’insuccesso scolastico.

Le iscrizioni degli alunni disabili non possono essere rifiutate e hanno la precedenza su quelle degli altri alunni.

È importante segnalare fin dal momento dell’iscrizione particolari necessità del vostro bimbo, quali, ad esempio: trasporti casa-scuola, trasporti a terapie, assistenza per l’autonomia, esigenze alimentari, terapie specifiche o altro.

Trasporti per terapie
Per quanto riguarda il trasporto scuola – terapia e viceversa, a Torino è il centro di riabilitazione che provvede ad inviare l’apposito modulo predisposto dal GTT al gruppo trasporti.
La scuola si occupa del trasporto casa scuola.
Alla scuola si fa presente che il bambino si assenterà per trattamenti riabilitativi in orario scolastico (si può segnalare anche nella Diagnosi Funzionale che è in carico riabilitativo).
La famiglia può parlare con gli operatori sanitari che lo seguono per inoltrare la richiesta di trasporto per terapie.

Che cos’è la continuità scolastica?

La continuità scolastica fa riferimento al passaggio da una scuola all’altra.

Per voi e per il vostro bambino è un momento delicato, che può essere vissuto con entusiasmo, ma che può anche causare molte ansie.

Per questo è molto importante avviare progetti in continuità tra ordini di scuola diversi, che tengano conto di tutte le informazioni fornite dalla famiglia, dagli insegnanti, dai medici e dagli operatori che conoscono l’allievo, che possono essere utili per costruire un percorso scolastico più sereno.
I progetti di continuità prevedono infatti incontri tra dirigenti scolastici, insegnanti, genitori, operatori ASL, che permettono loro di prendere in esame la situazione ambientale nella quale il bambino dovrà inserirsi, di fornire notizie sugli interventi realizzati sul piano dell’integrazione e delle attività didattiche e di valutare eventuali difficoltà.

 

Per alunni con bisogni educativi particolari ( p. es. utilizzo della comunicazione aumentativa) è possibile preparare progetti di continuità che possono consentire, nel primo periodo dell’anno scolastico un accompagnamento del bambino nella nuova scuola, a cura di una delle insegnanti che hanno lavorato con lui nell’anno precedente.
L’iniziativa deve essere programmata d’intesa tra i Collegi docenti delle scuole interessate e vede la collaborazione della varie risorse in campo, compresa la famiglia.

La continuità educativa non è prevista nel passaggio dalla scuola media agli istituti superiori

Dm 3/6/91

Legge 148/1990

Chi garantisce l’assistenza del bambino a scuola?

Al nido l’assistenza ai bambini con disabilità avviene tramite l’assegnazione di un educatore in appoggio alla sezione, per raggiungere un adeguato rapporto educatore-bambini. Alla scuola materna, elementare e media invece sarà prevista la figura dell’insegnante di sostegno.

Gli educatori e gli insegnanti di sostegno non sono assegnati al singolo bambino, ma all’intera classe: questo è un punto fondamentale; essi sono infatti cotitolari della classe.

NB: l’insegnante di sostegno è una figura gratuita attualmente prevista per la sola scuola pubblica. I genitori dei bambini che frequentano una scuola privata devono invece accordarsi con la scuola e spesso pagare di tasca propria le ore di sostegno.

 

Assistenza di base

L’assistenza di base consiste nell’aiuto per l’igiene personale, per l’uso dei bagni, o per l’accesso a tutte le strutture scolastiche, comprese l’entrata e l’uscita da scuola.
Nelle scuole l’assistenza di base per i bambini spetta agli operatori della scuola; di solito viene svolta da un collaboratore scolastico (l’ex-bidello) appositamente formato; la scuola può affidarsi anche a personale esterno.

Assistenza per l’autonomia e la comunicazione
L’assistente per l’autonomia e la comunicazione è un educatore con il compito di collaborare e di interagire con l’attività dell’insegnante di sostegno per raggiungere gli obiettivi didattici; è di competenza degli Enti locali (L. 104/92, art. 13), a cui deve essere richiesto dal Dirigente scolastico. In particolare, viene fornito dal Comune fino alla scuola secondaria di primo grado (la scuola media) e dalla Provincia alle scuole superiori.

Alle necessità sanitarie del bambino (per esempio, cateterismo) risponde invece il personale paramedico dell’ASL.

Comitato per l’integrazione scolastica

Legge 104/92 artt. 12-14

Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità – MIUR – 4/8/09

Le FAQ del MIUR

Aggiornato il 25-05-2023

Cosa si può fare se il bambino non può andare a scuola?

Può capitare che un alunno non possa frequentare la scuola per gravi motivi di salute (per esempio deve subire un intervento chirurgico, oppure è in convalescenza dopo un intervento, o si trova in un periodo di grande difficoltà sul piano psicologico). Se il periodo di assenza è pari o superiore ai trenta giorni, anche non continuativi la scuola potrà attivare l’istruzione domiciliare (ID), che consiste nella scuola a casa o nella  “scuola in ospedale“.

E’ un servizio rivolto agli alunni che, a causa dello stato di malattia, non possono frequentare la scuola per più di 30 giorni.

Queste possibilità di continuare a fare lezione sono garantite ai sensi del D. Lgs. 66/2017 – Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità

Come attivare l’istruzione domiciliare

Per chiedere la  scuola a casa o in ospedale, i genitori dell’alunno/a si rivolgono alla scuola; dopodiché il consiglio di classe (i/le docenti della classe) prepareranno un progetto formativo, in cui indicheranno il numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari cui dare la priorità, le ore di lezione previste.

I genitori devono fornire alla scuola anche i documenti clinici sullo stato di gravità della situazione di salute dell’alunno/a.

Con il progetto formativo scuola si rivolgerà all’Ufficio Scolastico Regionale per l’attivazione dell’insegnamento domiciliare.

Il monte ore di lezioni indicativamente è di 4/5 ore settimanali per la scuola primaria; 6/7 ore settimanali per la secondaria di primo e secondo grado. E’  contemplato l’utilizzo delle tecnologie e, quando possibile un’efficace didattica a distanza.

Chi ha diritto alla scuola a casa?

In base al decreto legislativo 66 del 2017, l’istruzione domiciliare si rivolge alle bambine e ai bambini della scuola dell’infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado (scuola elementare e media), alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) con certificazione di handicap,  per le quali e per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate.

Leggi: Come si presenta la domanda di handicap?

La famiglia, nel momento in cui viene a sapere della probabilità e del periodo indicativo dell’intervento, lo comunica alla scuola, che si coordinerà con l’Ufficio Scolastico Regionale e con il reparto ospedaliero per attivare il servizio a tempo debito.

A Torino: Scuola in ospedale presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita OIRM – http://www.icpeyron.edu.it/scuola-ospedaliera/

 

Vedi anche:

Legge Regionale 28/2007 – Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa (art. 16)

 

Aggiornato il 15-6-2023

Bonus-figli-disabili

La scuola è dotata di ausili e sussidi?

La Legge n. 104/92 – Legge quadro sull’handicap prevede all’art. 13 che le scuole siano dotate di attrezzature tecniche e di comunicatori atti a favorire l’integrazione scolastica e a garantire il diritto allo studio.

Un esempio di attrezzature tecniche per la scuola sono per esempio gli ausili per la mobilità o per la postura, mentre gli sussidi informatici-didattici sono per esempio tastiere o mouse specifici rivolti a determinate esigenze.

Per l’acquisto di piccoli sussidi didattici la scuola riceve dei fondi ad hoc; inoltre l’Ente locale (per esempio il Comune) può dare in prestito d’uso alla scuola gli ausili indicati dai sanitari del Servizio Sanitario pubblico come necessari (in questo caso devono essere indicati nel PEI (Progetto educativo individualizzato).

Il dirigente scolastico, in base al PEI, inoltrerà le richieste di ausili ai diversi enti

Ultimo aggiornamento: 24-10-2023

Come avviene il passaggio alla scuola media?

Il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media è, come tutti i cambiamenti, un momento critico e delicato e dovrebbe essere agevolato da un “progetto di continuità” (vedi articolo “che cos’è la continuità scolastica”), generalmente presente tra scuole limitrofe o che appartengono allo stesso Istituto Comprensivo (ovvero scuole di diverso ordine – materne, elementari e medie – riunite sotto un unico Dirigente scolastico e un’unica Segreteria amministrativa). Nel caso non esistesse questo tipo di raccordo tra la scuola elementare di uscita e la scuola media d’ingresso è bene contattare per tempo (durante la classe quinta) la scuola di destinazione per concordare un percorso di reciproca conoscenza.

I genitori possono scegliere la scuola media che ritengono più idonea al proprio figlio. Un buon punto di partenza può essere quello di visitare il sito della scuola (o dell’Istituto Comprensivo di cui la scuola fa parte), per prendere visione del progetto di accoglienza e integrazione rivolto ad alunni con disabilità, solitamente contenuto all’interno del POF (Piano dell’Offerta Formativa). Prima di effettuare l’iscrizione è utile prendere contatto con il Dirigente Scolastico (anche lui, o lei, ha una sigla: DS), quello che un tempo chiamavamo preside, per verificare che ci siano tutti i presupposti per un inserimento adeguato.

Per iscrivere vostro figlio dovete portare alla segreteria della scuola prescelta i seguenti documenti:

• la domanda d’iscrizione;

• l’attestazione di alunno in situazione di handicap prodotta da un medico specialista o dallo psicologo esperto dell’età evolutiva dell’ASL (art. 2 DPR 24/2/94) o anche da un medico privato convenzionato con l’ASL. Inizialmente, in attesa del documento, è sufficiente consegnare alla scuola la ricevuta di presentazione della domanda di handicap.

• la diagnosi funzionale rilasciata dall’Unità Multidisciplinare dell’ASL.

 

Nota: se vostro figlio ha una diagnosi di DSA (sigla che indica i Disturbi Specifici dell’Apprendimento come ad esempio la dislessia) non serve il certificato di handicap, ma unicamente la certificazione, prodotta dal servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL di alunno con EES (Esigenze Educative Speciali), la quale consente di avere misure dispensative (come ad esempio non leggere a voce alta in classe) o compensative (uso della calcolatrice o del computer). In tal caso NON c’è necessità dell’insegnante di sostegno, ma soltanto di misure applicate dalle insegnanti di classe per facilitare l’apprendimento dei bambini che trovano difficoltà a seguire il normale piano di studi.

La diagnosi funzionale costituirà la base per il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e per il Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Esiste anche un documento (da non confondere con il PEI) valido per tutti i bambini (quindi senza certificazione di handicap), particolarmente adatto e utile nei casi di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e per le diagnosi di ADHD (Disturbo da deficit di Attenzione/Iperattività), entrambi non certificati come alunni in situazione di handicap. Questo documento si chiama PEP (Piano Educativo Personalizzato) o PDP (Piano Didattico Personalizzato) ed è una diversificazione di tempi, metodologie e strumenti del programma scolastico comune alla classe per prevenire l’insuccesso scolastico.

Le iscrizioni degli alunni disabili non possono essere rifiutate e hanno la precedenza su quelle degli altri alunni. Le scuole private che hanno ottenuto la parità, sono obbligate ad accettare le iscrizioni di alunni in situazione di handicap e a garantire l’integrazione scolastica (ai sensi della L. 62/2000).

Come per il precedente ordine di scuola, è importante segnalare fin dal momento dell’iscrizione particolari necessità del vostro bambino, quali, ad esempio: trasporti casa-scuola, trasporti a terapie, assistenza per l’autonomia, esigenze alimentari, terapie specifiche o altro.

Cosa succede dopo l’iscrizione? In sintesi accade che il Dirigente Scolastico invita il Collegio dei docenti ad individuare la classe più idonea cui destinare vostro figlio. Il Consiglio di Classe ha il compito di scrivere un progetto sull’assegnazione delle ore di sostegno necessarie (Vedi l’articolo “Chi garantisce l’assistenza del bambino”). Il Dirigente Scolastico, sulla base della diagnosi funzionale e del progetto formulato dal Consiglio di Classe, richiede al Direttore Scolastico Regionale le ore di sostegno necessarie.

Che cosa sono i CESM?

Quando vostro figlio frequenta la scuola elementare o le medie, un’opportunità importante di crescita e condivisione è rappresentata dai CESM (Centri Educativi Specializzati Municipali), quattro in tutto in Torino. I CESM sono laboratori educativi condotti da insegnanti specializzate in vari settori (area dell’autonomia, area motoria, area comunicativa e area manuale), che propongono agli alunni attività integrative a quelle scolastiche allo scopo di migliorare la loro autonomia e la capacità di comunicazione. Per fare soltanto alcuni esempi: psicomotricità, acquaticità in piscina, comunicazione aumentativa, laboratori teatrali, musicali e informatici, manipolazione di materiali diversi, laboratori di artigianato, di cucina e ippoterapia.  La cosa interessante è che le attività sono svolte sia a livello individuale, sia con un piccolo gruppo di compagni di classe.

 

Al momento dell’iscrizione a scuola, entro il mese di febbraio, bisogna fare richiesta di attivazione di un progetto integrato scuola – CESM. Le richieste vengono accolte in base alla disponibilità dei posti, dando precedenza ai residenti, ai bambini più seriamente compromessi ed agli alunni che si iscrivono in prima elementare o in prima media.

Durante i mesi di giugno e luglio i CESM si trasformano in centri estivi per i propri iscritti.

I CESM di Corso Bramante e di Via Cena hanno attivato anche servizi dedicati ai ragazzi con “Disturbo Pervasivo dello Sviluppo” (più comunemente si parla di autismo) frequentanti la scuola elementare e media.

Il Servizio è gratuito, si paga soltanto la mensa. E’ necessario presentare la domanda d’iscrizione entro fine febbraio.

Esistono opportunità educative al di fuori della scuola?

Il Comune di Torino offre occasioni di gioco, incontro e apprendimento anche al di fuori della scuola, luoghi aperti a genitori e figli per stare e fare insieme, ma anche posti d’incontro e scambio con altre famiglie. Si tratta di laboratori dedicati all’arte e alla creatività, alla comunicazione, all’ambiente e all’agricoltura, al gioco e al cinema di animazione. Le attività proposte hanno luogo presso i Centri di Cultura per l’infanzia e l’adolescenza, ciascuno con una o più sedi sul territorio cittadino, presso le ludoteche e i punti Gioco. Il progetto che riunisce tutte queste iniziative si chiama ITER (Istruzione Torinese per una Educazione Responsabile).

Tutte le sedi dei laboratori sono accessibili alle persone disabili.

Le proposte di ITER per bambini e ragazzi, sono raccolte in un ampio catalogo online che si chiama “Crescere in città” e sono rivolte a quattro fasce di età che, per maggiore chiarezza, sono state differenziate in base alla scuola che vostro figlio frequenta, quindi:

– ai bambini del nido

– ai bambini della scuola materna

– a quelli della scuola elementare

– e a chi frequenta la scuola media e superiore

 

In più, sul territorio do Torino, potete trovare:

– i Centri per bambini e genitori: rivolti a bambine e bambini da 0 a 6 anni che non frequentano il Nido o la scuola materna, accompagnati da un genitore o da un adulto di riferimento (nonni, baby sitter…);

– il Servizio educativo per minori disabili sensoriali;

– il Centro Regionale di documentazione non vedenti dove ha anche sede la Biblioteca Braille e tiflologica;

– il Centro di documentazione sulla sordità;

– il Magazzino di ausili dati in prestito d’uso alle scuole che ne fanno richiesta, gestito dalla Divisione Servizi Educativi del Comune.

Comune di Torino – Servizi educativi

Aggiornato al 18-5-2020